Esenzione dai contributi concessori per opere edili a destinazione commerciale site nell’ambito di un interporto

Esenzione dai contributi concessori per opere edili a destinazione commerciale site nell’ambito di un interporto


Edilizia – Oneri di costruzione – Esenzione - Opere edili a destinazione commerciale – In ambito di interporto – Frazionamento – Esclusione.

 

       Al fine di escludere l’esenzione dal pagamento dei contributi concessori ex art. 17, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380       non è possibile operare un frazionamento dell’intervento tale da escludere la qualificazione giuridica di opere pubbliche per le strutture che ne rappresentano parte integrante e ne garantiscono la piena funzionalità, come i magazzini (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che la “privatizzazione” degli interporti, attuata con l’art. 6, comma 3, d.l. 1 aprile 1995, n. 98, convertito in l. 30 maggio 1995, n. 204, pur rilevante sul piano della gestione degli stessi, non ha inciso sulla struttura fisica degli interporti medesimi che è evidentemente funzionale a realizzare rilevanti interessi pubblici per la comunità, quali concentrare i flussi di merci e promuovere il trasporto multimodale con particolare riferimento alla modalità ferroviaria (con influssi benefici sull’ambiente), aumentare la competitività e l’efficienza delle imprese di trasporto/logistica e sviluppare reti logistiche nazionali ed internazionali, offrendo servizi migliori al sistema produttivo  

Pertanto, anche dopo tale innovazione legislativa, non è possibile, ai fini di escludere l’esenzione dal pagamento dei contributi concessori ex art. 17, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, operare un frazionamento dell’intervento tale da escludere la qualificazione giuridica di opere pubbliche per le strutture che ne rappresentano parte integrante e ne garantiscono la piena funzionalità, come i magazzini. In tale ipotesi pertanto, oltre al requisito oggettivo richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell’esenzione, sussiste anche quello soggettivo, atteso che l’opera può essere ricondotta pacificamente all’ente istituzionalmente competente anche qualora sia realizzata da un soggetto privato, purché ciò avvenga per conto di un ente pubblico di cui ne rappresenti, in buona sostanza, la longa manus (nel caso esaminato, la concessione e gestione dei magazzini siti nell’ambito dell’interporto erano stati affidati a provati tramite project financing, operazione che, al pari della concessione di opera pubblica, è caratterizzata dal trasferimento, in tutto o in parte, al concessionario delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione dell’opera) (Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2003, n. 5123).


Veröffentlichungsjahr:

2020

Sachbereich:

EDILIZIA e urbanistica, CONTRIBUTO di costruzione

EDILIZIA e urbanistica

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten