News UM n. 21/2026. Per la Corte di giustizia UE il diritto di prelazione in favore del promotore nella finanza di progetto è incompatibile con il diritto eurounitario.

News UM n. 21/2026. Per la Corte di giustizia UE il diritto di prelazione in favore del promotore nella finanza di progetto è incompatibile con il diritto eurounitario.

La Corte afferma che il diritto di prelazione nella finanza di progetto, previsto dal secondo codice dei contratti pubblici (art. 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), consentendo al promotore di modificare la propria offerta dopo la gara per allinearla a quella dell’aggiudicatario, viola il principio di parità di trattamento, produce effetti anticoncorrenziali e costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento.