News UM n. 20/2026. Alla Corte di giustizia UE la revoca della licenza di pilota a fronte di responsi contrastanti di diversi Stati membri

News UM n. 20/2026. Alla Corte di giustizia UE la revoca della licenza di pilota a fronte di responsi contrastanti di diversi Stati membri

Va rimessa alla Corte di giustizia UE la questione pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’allegato IV del regolamento n. 1178/2011/CE (vigente al tempo dell’adozione del provvedimento impugnato, datato 19 luglio 2019) alla luce delle disposizioni contenute in detto regolamento e nel regolamento 4 luglio 2018 n. 2018/1139/UE, oltre che delle norme dei Trattati, nei seguenti termini: “- se, in ogni caso e in termini generali, è esclusa un’interpretazione che consenta all’Autorità di uno Stato membro di revocare un certificato medico rilasciato dall’Autorità di altro Stato membro; - se l’interpretazione della nozione di autorità competente di cui al MED.A.046 richiami il contenuto del MED.A.010, precisando se la presentazione di una domanda di certificato medico integri un caso di, o comunque sia equiparabile alla, presentazione di una richiesta di licenza, e, in tale evenienza, quale regola disciplina il caso del coinvolgimento di due Stati membri attraverso la presentazione di due domande per la certificazione medica (nei termini indicati in motivazione), oppure, in alternativa, quale sia la corretta interpretazione di “autorità competente” del MED.A.010 nel caso in cui “la persona non ha ancora presentato domanda di licenza”; - se, in mancanza di una specifica ed espressa definizione di “autorità competente” all’adozione della revoca di cui al MED.A.046 e comunque ai fini di detta interpretazione, si può, sulla base delle disposizioni dei Trattati, ammettere che uno Stato membro abbia il potere di revocare il certificato medico adottato dall’Autorità di un altro Stato membro in presenza di forme di collegamento con detto certificato o con il soggetto richiedente (indicando in quali termini, considerate anche le sopra illustrate peculiarità del caso)”.