Occupazione sine titulo e dies a quo del termine per l'usucapione
Occupazione sine titulo e dies a quo del termine per l'usucapione
Espropriazione per pubblico interesse – Occupazione illegittima – Occupazione acquisitiva – Usucapione – Decorso del termine – Dies a quo – Entrata in vigore della nuova disciplina sulla acquisizione sanante
In materia di occupazione sine titulo di beni in assenza di valido ed efficace provvedimento di espropriazione, il dies a quo del periodo della eventuale usucapione coincide con la data di entrata in vigore dell’articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (6 luglio 2011), questo essendo il momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 del codice civile. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che, fatti salvi i rapporti esauriti (astrattamente individuabili in quelli per i quali, al momento della dichiarazione di incostituzionalità, era già maturato il ventennio utile per l’usucapione), l’efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 43 del d.P.R. n. 327 del 2001, in virtù della sentenza della Corte costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293, impedisce di considerare l’entrata in vigore della suddetta norma quale dies a quo per il decorso della prescrizione acquisitiva.
(1) Difformi: Cons. Stato, sez. IV, 13 novembre 2024, n. 9120; 26 agosto 2015, n. 3988; 3 luglio 2014, n. 3346; T.a.r. per la Basilicata, sez. I, 27 settembre 2024, n. 467; 3 marzo 2023, n. 141; 15 febbraio 2021, n. 141; T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. III, 15 marzo 2024, n. 391; T.a.r. per la Campania, sez. V, 2 dicembre 2022, n. 7542 secondo cui il possesso utile al fine del maturarsi dell’usucapione è solo quello successivo al 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001 che, tramite il previgente art. 43 dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 293 del 2010, aveva sancito il superamento dell’istituto dell’occupazione acquisitiva, pertanto solo da quel momento può ritenersi individuato, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., il giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere.
Veröffentlichungsjahr:
2025
Sachbereich:
ESPROPRIAZIONE per pubblico interesse
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten