Estensione della dichiarazione di interesse culturale a beni mobili in pendenza del procedimento per il rilascio di attestato di libera circolazione

Estensione della dichiarazione di interesse culturale a beni mobili in pendenza del procedimento per il rilascio di attestato di libera circolazione


Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Dichiarazione di interesse culturale – Estensione – Beni mobili pertinenziali – Legittimità – Attestato libera circolazione – Pendenza del procedimento – Improcedibilità della istanza del privato


In pendenza del procedimento avviato ad istanza di parte per il rilascio di un attestato di libera di circolazione di beni mobili ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ben può l’amministrazione avviare d’ufficio il procedimento di cui all’articolo 128, comma 3, del medesimo decreto per estendere anche a tali beni ritenuti pertinenziali, oltre che all’immobile al quale essi afferiscono, la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, con conseguente improcedibilità della istanza del privato. (1).

 

Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Dichiarazione di interesse culturale – Atto amministrativo – Termine a provvedere – Natura ordinatoria – Conseguenza


Il termine di centoventi giorni previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2010 (regolamento di attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241) in relazione al procedimento di dichiarazione di interesse culturale di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è di natura ordinatoria con la conseguenza che, alla sua violazione, non consegue l’illegittimità dell’atto tardivo. (2).

 

Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Attestato di libera circolazione – Atto amministrativo – Termine a provvedere – Natura ordinatoria – Conseguenza


Il termine di quaranta giorni fissato dall’articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per la conclusione del procedimento avviato con l’istanza di rilascio dell’attestato di libera circolazione è di natura ordinatoria con la conseguenza che, alla sua violazione, non consegue l’illegittimità dell’atto tardivo. (3).

 

Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Dichiarazione di interesse culturale – Estensione – Beni mobili pertinenziali – Perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni alle disposizioni di tutela – Interpretazione in senso plurimo


L’articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 consente di estendere la tutela a beni originariamente non oggetto della stessa. Difatti, l’espressione «verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela» può essere intesa in senso plurimo, come conferma della tutela già esistente, revoca della tutela precedentemente accordata ovvero estensione della tutela oltre quella già precedentemente disposta. (4).

 

Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Dichiarazione di interesse culturale – Cose immobili e mobili con interesse particolarmente importante – Collezioni o serie di oggetti con eccezionale interesse – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza


È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 3, lett. d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai parametri costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 9, 42, 97 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli obblighi internazionali e comunitari sulla garanzia della proprietà privata e diritto inviolabile della persona, nella parte in cui richiede, come presupposto per la dichiarazione di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 42 del 2004, un interesse «particolarmente importante» anziché un «eccezionale interesse» come, viceversa, è previsto dall'art. 10, comma 3, lett. e). (5).
In motivazione, la sezione ha evidenziato la differenza della fattispecie di cui all’art. 10, comma 3, lett. d) rispetto a quella prevista dall’art. 10, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 42 del 2004 in quanto nel primo caso, per il quale il legislatore richiede un interesse «particolarmente importante», vengono in rilievo specifici beni mobili o immobili, mentre nel secondo caso si tratta di collezioni o serie di oggetti, quindi un insieme di opere considerate come unicum inscindibile, per le quali il legislatore ha ragionevolmente preteso, a differenza del vincolo sul singolo bene, un «eccezionale interesse».

 

Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Dichiarazione di interesse culturale – Atto amministrativo – Discrezionalità tecnica – Sindacato del giudice amministrativo – Limiti


Il giudizio per l'imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico particolarmente importante (c.d. vincolo diretto), ai sensi degli articoli 10, comma 3, lett. a), 13 e 14, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell'arte e dell'architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità ed è sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto. (6).


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 25 maggio 2022, n. 4194.

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
(5) Non risultano precedenti negli esatti termini
(6) Conformi: Cons. Stato, VI, 21 marzo 2025, n. 2371; 3 marzo 2022, n. 1510.


Veröffentlichungsjahr:

2025

Sachbereich:

BENI culturali, paesaggistici e ambientali

ATTO amministrativo, TERMINE A PROVVEDERE

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten