L'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: riflessi sul giudizio di ottemperanza e sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c.

L'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: riflessi sul giudizio di ottemperanza e sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c.


Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Sospensione facoltativa – Principio generale – Sussistenza – Diverse giurisdizioni – Applicabilità.


L’art. 337, comma 2, c.p.c., è disposizione pacificamente applicabile anche al processo amministrativo, trattandosi di disposizione generale la cui ampiezza la rende sicuramente valida anche ai rapporti tra sentenze di diverse giurisdizioni. (1).

 

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo del giudice ordinario – Opposizione tardiva – Esecuzione del giudicato – Esclusione.


L’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario ne preclude l’ottemperanza. (2).
in motivazione, la sezione, ha evidenziato come l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo sia difficilmente classificabile nella dicotomia impugnazione ordinaria/straordinaria, perché sul decreto ingiuntivo non si forma il giudicato in senso tecnico, dovendosi, infatti, osservare che l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. prevede che “l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione (…) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario”: il decreto ingiuntivo rientra evidentemente nella seconda delle indicate categorie. Sull’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto e munito di esecutorietà ex art. 647 che non viene meno di per sé a seguito dell’opposizione tardivamente proposta: cfr. Cass. civ., sez. II, ord., n. 8299 del 2021, sez. un., 17 novembre 1998, n. 11549.

 

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Giudice ordinario – Decreto ingiuntivo – Opposizione tardiva – Sospensione facoltativa.


Il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. è un processo “diverso” (e sotto tale profilo non è assimilabile al giudizio d’esecuzione civile) rispetto al prodromico e presupposto giudizio svoltosi dinanzi al giudice ordinario con la conseguente applicabilità dell’art. 337, comma 2, c.p.c. nel caso in cui in avverso il decreto ingiuntivo divenuto e dichiarato definitivo – nei sensi e nei termini di cui agli artt. 641, 645 e 647 c.p.c. – sia stata proposta opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (3).


(1) Conformi: Conformi: Cass. civ., sez. un., 30 novembre 2021, n. 21348; Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2018, n. 5185.

(2) Difformi: T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. III, 28 settembre 2021, n. 1400, T.a.r. per l’Umbria, sez. I, 15 settembre 2021, n. 657;

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
In motivazione è stato precisato che tale rimedio rimedio è difficilmente classificabile nella dicotomia impugnazione ordinaria/straordinaria, perché sul decreto ingiuntivo non si forma il giudicato in senso tecnico.


Veröffentlichungsjahr:

2025

Sachbereich:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten