Sull'irricevibilità degli appelli presso il C.g.a. in ipotesi di erronea proposizione presso il Consiglio di Stato
Sull'irricevibilità degli appelli presso il C.g.a. in ipotesi di erronea proposizione presso il Consiglio di Stato
Sull'irricevibilità degli appelli presso il C.g.a. in ipotesi di erronea proposizione presso il Consiglio di Stato
Giustizia amministrativa – Appello – Competenza C.g.a. – Erronea proposione al Consiglio di Stato – Effetti
In caso di erronea proposizione dinanzi al Consiglio di Stato di un atto di appello avverso una sentenza resa da un Tar siciliano, alla luce del fondamentale principio di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2023, n. 373, attuativo dell’art. 23 dello Statuto speciale della Regione siciliana, avente rango di legge costituzionale:
a) la questione della ammissibilità o meno dell’appello – come ogni altra questione concernente il giudizio – può essere decisa esclusivamente dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
b) la sezione del Consiglio di Stato non può decidere la causa, poiché la competenza funzionale della sezione staccata di Palermo (i.e. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana) è inderogabile, in quanto prevista da una disposizione attuativa dello Statuto regionale, avente rango costituzionale, e non può dar luogo alla definizione del giudizio con una pronuncia del Consiglio di Stato con sede in Roma;
c) la Presidenza del Consiglio di Stato deve trasmettere alla segreteria della sezione staccata di Palermo l’appello proposto al Consiglio di Stato e, qualora l’appello sia stato già assegnato ad una delle sezioni del Consiglio di Stato, la sezione avente sede in Roma non può decidere in sede cautelare e con ordinanza deve dichiarare la propria incompetenza, affinché il giudizio possa essere riassunto innanzi alla sezione staccata. (1).
Giustizia amministrativa – Appello – Competenza C.g.a. – Erronea proposizione al Consiglio di Stato – Deposito presso G.g.a. – Termini – Irricevibilita – Rimessione in termini – Traslatio iudicii – Inesistenza presupposti
L'erronea proposizione dell’appello dinanzi al Consiglio di Stato non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità dell’impugnazione, poiché l’appellante potrebbe, comunque, ravvedersi dell’errore commesso e – rendendone edotte le controparti – depositarlo presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, purché entro i termini decadenziali previsti per il deposito dall’art. 94 c.p.a., decorrenti dalla notifica, ovvero, previa sua rinnovazione nel termine di cui all’art. 92 c.p.a.. Qualora pertanto sia depositato o comunque pervenga per trasmissione dalla segreteria della Presidenza del Consiglio di Stato oltre questi termini, l'appello va considerato irricevibile, non potendosi invocare la rimessione in termini in quanto ignorantia legis – e, in particolare, dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 – non scusat. Neppure possono invocarsi i principi relativi alla c.d. translatio iudicii, giacché essi sono stati forgiati – dapprima dalla Corte costituzionale, quindi dalla legge processuale – con esclusivo riguardo ai giudizi di primo grado. (2).
(1) Conformi: C.g.a., sez. giur., 29 marzo 2024, n. 243; 26 marzo 2024, n. 227; 12 febbraio 2024, n. 107; Cons. stato, Ad. plen., 14 marzo 2023, nn. 9 e 10 (oggetto della News UM n. 48 del 4 aprile 2023).
(2) Conformi: C.g.a., sez. giur., 29 marzo 2024, n. 243; 26 marzo 2024, n. 227; 12 febbraio 2024, n. 107.
Veröffentlichungsjahr:
2025
Sachbereich:
GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten