Sulla legittimità dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuali

Sulla legittimità dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuali


Comune e provincia – Entrate tributarie – Addizionale comunale diritti di imbarco aereoportuali – Legittimità – Presupposti

È legittima, in quanto accompagnata da congrua istruttoria e motivazione, l'istituzione, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 8 dell’art. 43, decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, dell'addizionale comunale sui diritti d’imbarco, di cui all’articolo 1 comma 572, lettera a) della legge 30 dicembre 20221, n, 234, nella misura di 2,00 euro per passeggero, dovuta da tutti i passeggeri che si imbarcano dall’aeroporto di Napoli Capodichino, adottata all'esito della stipula del “Patto per Napoli” (id est l’“accordo tra lo Stato e il Comune di Napoli per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti”) stipulato ai sensi dell’art. 1, commi 567 e seguenti della citata legge n. 234 del 2021, per effetto di un significativo disavanzo pro-capite emerso con una condizione di c.d. predissesto dichiarato diversi anni prima, ai sensi degli artt. 243 bis e seg. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avendo il comune di Napoli assunto, in sede di accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’impegno ad introdurre una serie di misure atte al reperimento delle risorse, ricadenti in diverse delle fattispecie previste nelle lettere da a) ad i) dell’art. 1, comma 572, di detta legge e non la sola addizionale comunale ai diritti di imbarco. Né, a fronte della completezza dell'istruttoria e della motivazione degli atti presupposti, può esigersi ulteriore motivazione in ordine alle ragioni della mancata adozione di altre misure, non avendo la legge posto alcuna gerarchia tra le misure da adottare, ed avendone rimesso la scelta all’ente locale, per cui è sufficiente ed adeguata la giustificazione che dia conto dei caratteri – di certezza e di rilevanza – del gettito dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco, anche in ragione della "funzione di carattere compensativo” riservata all’addizionale sui diritti di imbarco. (1).

Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza appellata, del T.a.r. per la Campania, sez. VI, n. 7176 del 2023, pur condividendo la precedente sentenza, Consiglio di Stato, sez. V, 30 maggio 2024, n. 4858, riguardante l’addizionale sui diritti di imbarco dall’Aeroporto “Marco Polo” di Venezia, introdotta dal Comune di Venezia, ha evidenziato l'evidente differenza fra le due fattispecie, in quanto mentre il comune di Venezia aveva provveduto all'istituzione del tributo de quo quale misura unica di ripianamento del disavanzo, generato tra l'altro dalla realizzazione di un'unica opera pubblica a vantaggio della cittadinanza, nel c.d. patto per Napoli si stabiliva che: "Il comune di Napoli si impegna ad assicurare, per gli anni dal 2022 al 2042, le risorse di cui al punto 2, attraverso la realizzazione, con adozione di deliberazioni consiliari, delle seguenti misure: - il miglioramento della riscossione attraverso l’anticipazione della consegna dei carichi all’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dal comma 572, lettera c), punto 1, dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 che comporta un incremento di entrate dal 2024, come previsto dall’allegata tabella concernente il cronoprogramma; - l’assegnazione della riscossione coattiva a società specializzate, iscritte nell’apposito Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate, con un prevedibile incremento della stessa dal 2026, come previsto dalla allegata tabella concernente il cronoprogramma; - l’incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF di 0,1% dal 2023 e di un ulteriore 0,1% dal 2024, con un incremento delle entrate, come previsto dalla allegata tabella concernente il cronoprogramma; - l’introduzione dal 2023 di una tassa di imbarco aeroportuale, con un incremento delle entrate, come previsto dalla allegata tabella concernente il cronoprogramma; - la valorizzazione e alienazione del patrimonio pubblico, attraverso il piano definito con la società Invimit, con un prevedibile incremento delle entrate, come previsto dalla allegata tabella concernente il cronoprogramma; - la riduzione dei fitti passivi a partire dal 2023, come previsto dalla allegata tabella concernente il cronoprogramma; - la razionalizzazione del sistema delle partecipate attraverso un piano che il Comune di Napoli si impegna a definire entro il 1° settembre 2022; - l’incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente, in misura pari alle risorse assegnate sul PNRR, sul Fondo complementare e sugli altri fondi nazionali e comunitari, incrementate per un valore del 5% con risorse proprie; - altre misure in via di definizione e che saranno, via via, annualmente inserite nel cronoprogramma".

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini


Veröffentlichungsjahr:

2025

Sachbereich:

COMUNE e provincia

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten