Sulla nullità della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione e rimessione al primo giudice
Sulla nullità della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione e rimessione al primo giudice
Sulla nullità della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione e rimessione al primo giudice
Processo amministrativo - Sentenza - Nullità assoluta - Difetto motivazione - Rimessione al primo giudice - Presupposti
Anche alla luce del principio processuale di cui all'art. 156, comma 2, c.p.c. la motivazione rappresenta un requisito formale (oltre che sostanziale) indispensabile affinché la sentenza raggiunga il suo scopo. Costituisce pertanto un’ipotesi di nullità della sentenza, che giustifica l'annullamento con rinvio, in base agli artt. 88, comma 2, lett. d) e 105, comma 1, c.p.a., il difetto assoluto di motivazione che ricorre quando le anomalie argomentative sono di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” di cui all'art. 111, comma 5, Cost. L’assenza o il difetto assoluto della motivazione, quale elemento indefettibile che consenta di rinvenire un concreto esercizio di potestas iudicandi (art. 88 c.p.a.), impedisce infatti al giudice di appello di esercitare un qualsivoglia sindacato di tipo sostitutivo per essere mancata, nella sostanza, una statuizione sulla quale egli possa incidere, seppure nella forma di integrazione/emendazione delle motivazioni. (1).
Il Consiglio di Stato ha ritenuto nella fattispecie al suo esame che ricorresse l'ipotesi della nullità assoluta in quanto la sentenza di prime cure, seppure resa in forma semplificata, ex art. 74 c.p.a., aveva dichiarato inammissibile il ricorso senza delineare l'iter logico seguito.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8595; sez. VI, 1 settembre 2023, n. 8140; Ad. plen., 30 luglio 2018, nn. 10 e 11 (News UM n. 49 del 2018). Sul difetto assoluto di motivazione anche Cass. civ., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232; sez. I, 5 luglio 2023, n. 19045; 5 aprile 2023, n. 9422. Si segnala altresì la recente sentenza Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2024, n. 16 (oggetto della News UM n. 118 del 17 dicembre 2024) che - precisando e chiarendo le ipotesi di rimessione al primo giudice delineate da Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2018, nn. 10 e 11 soprarichiamato - ha ritenuto che l’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente.
Veröffentlichungsjahr:
2025
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten