Pratica commerciale scorretta ed uso improprio della parola "terme" nella denominazione sociale di centri benessere privi di acque termali

Pratica commerciale scorretta ed uso improprio della parola "terme" nella denominazione sociale di centri benessere privi di acque termali


Concorrenza – Pratiche commerciali scorrette – Pubblicità ingannevole – Terme - Termale – Acqua termale – Fango termale – Idrotermale – Idrominerale – Thermae – Spa (salus per aquam) – Centri benessere


Costituiscono pratiche commerciali scorrette l’uso della parola “terme” e “spa (salus per aquam)” nella denominazione sociale di strutture (nella specie centri benessere) prive di acqua termale, così come l’espediente di congiungere la parola "terme" alla indicazione di zone notorie per la presenza di acque termali. Difatti tali condotte risultano idonee ad ingenerare nel consumatore il convincimento che il centro sia di natura termale e utilizzi acque termali in senso proprio laddove, viceversa, i termini "terme", "termale" "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "idrominerale", "thermae", "spa (salus per aquam)" sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (riordino del settore termale). (1).
In motivazione la sezione ha precisato che, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 323 del 2000, le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che: a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate; b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, con proprietà terapeutiche riconosciute; c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

 

Concorrenza – Pratiche commerciali scorrette – Pubblicità ingannevole – Giurisdizione amministrativa – Sindacato giurisdizionale


Il sindacato giurisdizionale sul provvedimento con cui l’autorità garante della concorrenza e del mercato archivia una segnalazione in materia di pubblicità ingannevole o una pratica commerciale scorretta o comunque rifiuta di intervenire, segue le regole generali del processo di legittimità, ossia si concretizza in un controllo sulla ragionevolezza, la logicità e la coerenza della motivazione e sull'adeguatezza e proporzionalità dell'attività istruttoria svolta, dovendosi evitare nel contempo attività manifestamente insufficienti ed all'opposto non dovendosi dare corso ad ulteriori attività meramente defatigatorie in presenza di approfondimenti adeguati. (2).

 

Concorrenza – Pratiche commerciali scorrette – Pubblicità ingannevole – Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Avvio dell'istruttoria – Discrezionalità – Sussistenza – Obbligatorietà – Esclusione


L’avvio di un procedimento istruttorio a seguito di segnalazione in materia di pubblicità ingannevole o di pratica commerciale scorretta rientra nei poteri discrezionali dell’autorità garante della concorrenza e del mercato che deve valutare se, nel complesso, gli elementi prodotti configurino la sussistenza di condotte che possono avere un rilievo nell’ambito del sistema della concorrenza. Difatti, l’autorità regolatoria si muove in un ambito diverso da quello dell’indagine penale, retta dal principio costituzionale della obbligatorietà dell’azione e, pertanto, ad ogni segnalazione non deve necessariamente conseguire l’avvio di una approfondita attività istruttoria, ma un vaglio preliminare condotto anche in modo sintetico da cui può scaturire l’archiviazione o l’avvio di un’indagine più complessa. (3).


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I, 15 marzo 2022, n. 2940; Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 538.

(3) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 223; 20 agosto 2014, n. 9193.


Veröffentlichungsjahr:

2025

Sachbereich:

CONCORRENZA, PRATICHE commerciali scorrette

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten