Sulla mancata maturazione del silenzio assenso in relazione ad un'istanza di autorizzazione unica in assenza dei requisiti di legge

Sulla mancata maturazione del silenzio assenso in relazione ad un'istanza di autorizzazione unica in assenza dei requisiti di legge


Ambiente – Autorizzazione unica – Valutazione impatto ambientale – Procedimento


Ai sensi del combinato  disposto dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 –  anche nella formulazione antecedente  alle modifiche apportate dal  decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 aprile 2023, n. 41 – e delle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, è configurabile un assetto procedimentale nel quale il sub procedimento V.I.A. confluisce nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica, con la conseguente non necessità della presentazione di una nuova istanza all'esito delle conclusione positiva del subprocedimento. (1).
 

Ambiente – Autorizzazione unica – Valutazione impatto ambientale – Termine – Silenzio assenso – Configurabilità – Insussistenza


Nonostante,  ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2  dell'art. 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 la regione, nell'ipotesi in cui la V.I.A. sia di competenza statale, sia tenuta ad adottare il provvedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica entro il termine di sessanta giorni  decorrente dalla data di comunicazione all'ente della deliberazione del Consiglio dei ministri da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il silenzio-assenso previsto da tale normativa non può intendersi formato laddove l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione sia gravemente carente e non conforme al parametro normativo desumibile dalle linee guida approvate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010,  che indicano gli elementi essenziali, necessari per la stessa configurabilità giuridica dell'istanza. Il silenzio-assenso non si forma pertanto ove l'istanza  sia mancante della “relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo”, nella quale deve essere contenuta la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l’analisi della producibilità attesa e, relativamente agli impianti eolici, le caratteristiche anemometriche del sito, basate su rilievi effettuati in situ per un periodo non inferiore a un anno. (2).

 

Processo amministrativo – Silenzio assenso – Onere prova – Motivazione postuma – Insussistenza


La questione della configurabilità di una domanda idonea alla formazione del silenzio-assenso, dedotta in giudizio dall'amministrazione resistente, non rappresenta una ipotesi di integrazione postuma della motivazione, costituendo l’oggetto della domanda di pronuncia di accertamento del giudice circa la formazione del silenzio-assenso ad opera della parte ricorrente, onerata pertanto dalla dimostrazione della ricorrenza dei relativi presupposti. (3).



(1) Conformi: Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 ottobre 2022, n. 9078 secondo cui, in materia ambientale, la pronuncia di compatibilità ambientale attiene a un sub-procedimento che si inserisce all'interno del più ampio e articolato procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, e costituisce quindi il provvedimento conclusivo del relativo sub-procedimento, ha rilevanza esterna e, come tale, è impugnabile in via autonoma. In senso conforme Cons. Stato, sez. II, 21 aprile 2021 n. 322; sez. IV, 29 agosto 2019, n. 5984; sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5092 e la giurisprudenza ivi richiamata.


(2) Conformi: T.a.r. per l'Umbria, sez. I, 1 luglio 2024, n. 511; Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 11217; sez. VI, 16 dicembre 2022, n. 11034; 8 luglio 2022, n. 5746.

(3) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2024, n. 7768.


Veröffentlichungsjahr:

2025

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten