Sul divieto di realizzazione di impianti eolici nella fascia di rispetto di un sito SIC, ZPS, ZSC
Sul divieto di realizzazione di impianti eolici nella fascia di rispetto di un sito SIC, ZPS, ZSC
Ambiente - ZSC e ZPS - Individuazione - Norma regolamentare statale - Partecipazione procedimentale - Natura - Non applicabilità - Legge regionale
L’art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, nella parte in cui per introdurre le misure di conservazione richiede di assicurare la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto, in quanto norma di rango regolamentare e quindi sublegislativo, costituisce una norma eccezionale, introdotta per rimediare all’inerzia manifestata dalle regioni nell’adottare le misure di conservazione necessarie per designare la zona speciale di conservazione (ZSC) e la zona di protezione speciale (ZPS). Detto disposto normativo non si applica pertanto nella regione Piemonte che ha superato detta inerzia con la previsione degli artt. 39 e 40 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, che prevedono che i SIC si individuino su parere degli enti locali interessati e che si tenga conto delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione, senza richiedere un coinvolgimento degli operatori economici comunque considerati. (1).
Ambiente - Autorizzazione unica - Impianti eolici - Divieto - Sito di importanza comunitaria - Zona speciale di conservazione - Fascia di rispetto
È legittimo il divieto imposto dalla giunta regionale alla realizzazione in prossimità di un sito Natura 2000 di importanza comunitaria (SIC), designato anche quale zona speciale di conservazione (ZSC), di impianti eolici di qualsiasi tipologia, inclusi singoli aereogeneratori, fatti salvi gli impianti di autoproduzione con potenza non superiore a 20 kilowatt, avendo l'amministrazione considerato la stessa fascia di rispetto prevista dal precedente atto di indirizzo al piano energetico regionale e per questa fascia costruito una carta del rischio per gli uccelli in transito con criteri non illogici. Né in senso contrario rileva la circostanza che detto atto di indirizzo non vieti in assoluto di installare impianti eolici nella fascia di rispetto considerata, non potendosi considerare illegittimo l’operato della regione stessa nel momento in cui essa, sulla base di una motivazione congrua, abbia reso questa norma più severa per un sito ben individuato. (2).
Il Consiglio di Stato ha considerato legittimo l'operato dell'amministrazione regionale che era risultato preclusivo alla realizzazione, da parte della società appellante, che aveva presentato istanza di autorizzaione unica, di un parco eolico da situare in Comune di Fraconalto, sulla dorsale Monte Poggio- Monte Calvo, ad una quota di 800 metri, composto da sette aerogeneratori, della potenza complessiva di 14 MW, situati a distanze variabili fra i 100 e i 500 metri dal confine del sito Natura 2000 IT1180026, denominato “Capanne di Marcarolo” inserito, con decisione della Commissione europea C(2006)3261/2006, nell’elenco dei SIC-siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea e, con del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009, nell’elenco nazionale delle ZPS-zone di protezione speciale e successivamente, con del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 21 novembre 2017 designato quale zona speciale di conservazione (ZSC).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Veröffentlichungsjahr:
2025
Sachbereich:
ENERGIA elettrica ed energia in genere
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten