Legittimo lo stop del comune ai manifesti contrari alla pillola antiabortiva
Legittimo lo stop del comune ai manifesti contrari alla pillola antiabortiva
Affissione e mezzi di pubblicità - Libertà manifestazione del pensiero - Limiti - Interesse pubblico - Tutela diritti altrui
La libertà di espressione del pensiero non è illimitata e assolutamente non controllata, ma, anche in applicazione dell'art. 10 comma 2 della Carta europea dei diritti dell'uomo, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposta dall’autorità pubblica anche a formalità, condizioni ovvero restrizioni, le quali, in una società democratica, appaiono misure necessarie a proteggere l’interesse pubblico superiore e la reputazione ovvero i diritti altrui. L’esplicazione di detta libertà – in specie quella che si avvale del mezzo pubblicitario, idoneo a raggiungere numerosi ed indifferenziati destinatari di una determinata comunità territoriale – non incontra solo i limiti della violenza e dell’aggressività verbale, dovendosi attribuire pari rilevanza alla “continenza espressiva” dei contenuti, nel rispetto della normativa, nonché dei principi di prudenza e precauzione, volti ad evitare impatti sulla sensibilità dei fruitori del messaggio e a garantirne la chiara corrispondenza al vero. (1).
Affissione e mezzi di pubblicità - Delibera giunta comunale - Manifesti pubblicitari - Ingiustificato allarme - Divieto di affissione
È legittima la delibera di giunta comunale avente ad oggetto il diniego di affissione di manifesti nel territorio comunale, nell’ambito della campagna promossa da un'associazione anti-abortiva, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della pillola abortiva RU486, laddove siano adeguatamente motivate le ragioni del diniego, senza l'espressione di alcun giudizio di valore in merito alla questione del diritto all'aborto, ma sul rilievo che i manifesti siano idonei a ingenerare in maniera ingiustificata allarme per la salute e la vita delle donne che ne fanno uso, trattandosi di farmaco approvato dalle autorità competenti. La libertà di manifestazione del pensiero non consente infatti di sovrapporre ingannevolmente la contestata finalità del farmaco alla sua distribuzione e utilizzazione debitamente autorizzate. Non è peraltro ravvisabile l'incompetenza della giunta, vertendosi su materia rientrante nella competenza residuale di detto organo, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. (2).
Nella fattispecie il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del T.a.r. per l'Emilia Romagna, sez. II, 26 ottobre 2022, n. 845, ha ritenuto legittima la delibera di giunta del comune di Rimini che aveva vietato l'affissione nel territorio comunale di manifesti anti-aborto da parte dell'associazione "Pro Vita & Famiglia. Adozione". I manifesti in oggetto ritraevano l’immagine di una donna stesa per terra, apparentemente priva di coscienza o addormentata con una mela rossa accanto (rievocando la nota favola di Biancaneve), accompagnata dalle scritte: “Prenderesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva RU486. Mette a rischio la salute e la vita della donna e uccide il figlio nel grembo”; in caratteri più piccoli, nell’angolo inferiore destro, i manifesti recavano inoltre il testo: “Campagna di sensibilizzazione promossa da Pro Vita & Famiglia Onlus per la tutela del diritto fondamentale alla vita (art. 2 Cost.) e del diritto alla salute (art. 32 Cost.) sui rischi della somministrazione della pillola RU486. Questa affissione costituisce espressione del diritto alla manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) finalizzata a suscitare un dibattito plurale e la riflessione critica. Non è idonea a ledere diritti e libertà positivamente previsti dalla legge”.
Affissione e mezzi di pubblicità - Regolamento comunale - Manifesti pubblicitari - Limitazioni e divieti - Pubblicità ingannevole - Legittimità
Il comune è competente ad adottare regolamenti e atti di indirizzo volti a limitare la pubblicazione di manifesti pubblicitari ingannevoli, non essendo ravvisabile un contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 21 Cost. Infatti l’art. 3 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 consente all’amministrazione comunale di disciplinare con regolamento le modalità di effettuazione della pubblicità e di stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie, in relazione ad esigenze di pubblico interesse. Detto potere, anche ai sensi del richiamo al "codice di autodisciplina della comunicazione commerciale" contenuto nel regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - che non esaurisce per intero il potere regolamentare e di indirizzo del comune - non può intendersi limitato alla sola comunicazione commerciale, ma investe ogni tipo di comunicazione pubblicitaria, destinata a veicolare messaggi, di contenuto vario, compresi quelli volti a “sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici", ai sensi dell'art. 46 del Codice di autodisciplina, per il tramite degli impianti pubblicitari comunali. (3).
Il Consiglio di Stato ha fatto applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 vigente ratione temporis rispetto alla fattispecie al suo esame, abrogato dall’art. 1, comma 847, della legge 29 dicembre 2019 n. 160, ma applicabile fino a tutto l’anno 2020, secondo quanto disposto dal d.l. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Pubblicità - Criteri - Divieto di pubblicità ingannevole - Ambito di applicazione
I decreti legislativi 2 agosto 2007, nn. 145 e 146, pur riferiti ad attività commerciali, dettano principi generali applicabili alla pubblicità, stabilendo che debba rispondere a canoni di trasparenza, verità e correttezza, e vietano qualsiasi forma di pubblicità ingannevole, intesa come quella idonea ad indurre in errore le persone cui è rivolta o che raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, ne possa pregiudicare il comportamento. (4).
(1) Conformi: Cons. di Stato, sez. VII, 4 luglio 2024, n. 5930; T.a.r. per il Lazio, sez. II, 5 novembre 2019, n. 12662.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 4 luglio 2024, n. 5930 ; quanto all'approvazione del farmaco da parte delle autorità competenti, Cons. Stato, sez. III, 19 aprile 2022, n. 2928; in generale, quanto alla competenza residuale della giunta e alla possibilità per la stessa di adottare atti di indirizzo per tutto quanto non dettagliatamente previsto nei regolamenti comunali, Cons. Stato, sez. II, 19 settembre 2024, n. 7687.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
Quanto al potere in generale del comune di stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse Cons. Stato, sez. VII, 19 febbraio 2024, n. 1596; sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 894.
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
Veröffentlichungsjahr:
2025
Sachbereich:
AFFISSIONE e mezzi di pubblicità
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten