Sullo ius variandi in relazione al corrispettivo di servizi di comunicazioni elettroniche
Sullo ius variandi in relazione al corrispettivo di servizi di comunicazioni elettroniche
Contratti – Consumatori e utenti – Servizi di comunicazioni elettroniche – Ius variandi
Sulla base del combinato disposto degli artt. 98-septiesdecies, comma 5, 98-quaterdecies del codice delle comunicazioni elettroniche e degli artt. 33, comma 2, lett. m) e 48 e 49 del codice di consumo, le modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettroniche al consumatore possono essere assoggettate allo ius variandi solo se: a) si tratti di variazione di condizioni già contemplate nel contratto (la modifica dunque deve incidere su clausole già esistenti); b) non determinino una novazione del preesistente rapporto obbligatorio; c) siano sorrette da giustificato motivo. Lo ius variandi deve essere esercitato con modalità esecutive conformi alle regole di correttezza e se le modifiche riguardano il prezzo totale dei beni o servizi o le modalità di calcolo del prezzo comprensivo non devono essere disposte nei primi 12 o 24 mesi (a seconda del tipo di offerta commerciale) dalla stipula. (1).
Contratti – Consumatori e utenti – Servizi di comunicazioni elettroniche – Modifiche contrattuali – Accettazione espressa
È legittima la previsione dell’articolo 8-quater della delibera n. 307/23/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni che prevede l'accettazione espressa (opt-in) in relazione alla proposta di modifica, da parte dell’operatore, delle condizioni contrattuali che prevedano un adeguamento periodico all’indice dei prezzi al consumo, in quanto riferita a contratti che non prevedono già tale meccanismo, in relazione ai quali non è applicabile l'istituto dello ius variandi , con possibilità dell'esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente. L’introduzione di un meccanismo di indicizzazione, nella misura in cui rende il corrispettivo variabile (da fisso che era), modifica infatti in radice la struttura di determinazione dello stesso, sulla base di parametri non accettati al momento della stipula e pertanto impone il richiamo dell’attenzione dell’utente attraverso il meccanismo dell’opt-in. (2).
Contratti – Consumatori e utenti – Servizi di comunicazioni elettroniche – Variazioni tariffarie
Sono illegittime le previsioni degli artt. 2 e 4 della delibera n. 307/23/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che escludono dallo ius variandi solo l'ipotesi dell' incremento del prezzo derivante dall'applicazione di clausole di indicizzazione validate dai poteri pubblici, per converso attribuendo il diritto del recesso (opt-out) in caso di variazioni che non dipendano strettamente da un indice pubblico, non sussistendo una “modifica contrattuale”, cui applicare lo ius variandi, nei casi in cui l’applicazione della variazione tariffaria rappresenta una mera esecuzione dell’esistente regolamento contrattuale, liberamente accettato dal consumatore, in cui, in ossequio al principio di libertà negoziale, il gestore può proporre molteplici opzioni tariffarie. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2020, n. 1529; sez. VI, 25 novembre 2019, n. 8024.
Veröffentlichungsjahr:
2025
Sachbereich:
CONTRATTO in genere, atto e negozio giuridico, CONSUMATORE
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten