Sui presupposti per la cooperazione pubblico-pubblico, sul giudicato a formazione progressiva e sulla scusabilità dell'errore.

Sui presupposti per la cooperazione pubblico-pubblico, sul giudicato a formazione progressiva e sulla scusabilità dell'errore.


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Cooperazione pubblico–pubblico – Corrispettivo – Appalto di servizi – Obbligo gara

 

In materia di contratti pubblici, non ricorrono le condizioni della cooperazione pubblico-pubblico, prevista dall’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE (recepito dall'art. 7, comma 4 d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36) quando l’accordo abbia ad oggetto esclusivamente l’acquisizione di una prestazione dietro versamento di un corrispettivo, senza un’effettiva condivisione tra le parti di compiti e responsabilità; tale rapporto, avente natura sinallagmatica, integra un appalto di servizi soggetto alle regole dell’evidenza pubblica.  (1).


Nella fattispecie, all'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, di cui all'ordinanza Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2025, n. 3758, poi deciso con ordinanza 3 febbraio 2026, C-316/25, è stata esclusa la natura di cooperazione pubblico-pubblico dell’accordo tra regione Campania e ACI, avente ad oggetto la sola gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica, in quanto avente ad oggetto un servizio reso dietro corrispettivo, senza effettiva condivisione di compiti e responsabilità.

 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Affidamento diretto – Tassa automobilistica – Gestione archivio regionale – Corrispettivo – Obbligo gara

 

L’art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE osta all’affidamento diretto, senza gara, dei servizi relativi alla gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica ad un ente pubblico non economico titolare della gestione dell’archivio nazionale pubblico automobilistico, qualora l’affidamento abbia ad oggetto esclusivamente l’acquisizione di una prestazione dietro versamento di un corrispettivo; anche la gestione dell’archivio informatico regionale è, pertanto, soggetta alle regole dell’evidenza pubblica ove non ricorrano le condizioni della cooperazione pubblico-pubblico.  (2).



 

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Giudicato a formazione progressiva – Corte di giustizia UE – Interpretazione – Integrazione del giudicato

 

Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, in applicazione del principio del giudicato a formazione progressiva, può integrare e specificare la portata dispositiva e conformativa della sentenza passata in giudicato alla luce di una sopravvenuta pronuncia interpretativa della Corte di giustizia dell’Unione europea, al fine di evitare che dal giudicato possano derivare o consolidarsi effetti contrari al diritto dell’Unione. (3).


Nell'ipotesi di specie il giudicato formatosi sulla sentenza del T.a.r. per la Campania n. 4520 del 2021, che aveva disposto l’annullamento dell’affidamento diretto all’ACI, da parte della Regione Campania, del servizio di gestione del c.d. bollo auto in applicazione dei principi di diritto formulati dalla Corte di giustizia UE con l’ordinanza 30 giugno 2020, C-618/2019, è stato integrato nella sua portata conformativa alla luce della successiva ordinanza della Corte di giustizia UE, 3 febbraio 2026, C-316/25.

 

Unione europea – Corte di giustizia dell'Unione europea – Pronunce – Efficacia – Giudizio di ottemperanza

 

Le pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea rese in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo hanno la medesima efficacia delle disposizioni interpretate e vincolano non soltanto il giudice che ha sollevato la questione, ma ogni altro organo giurisdizionale o amministrativo chiamato ad applicare le medesime disposizioni o i medesimi principi; il giudice dell’ottemperanza deve, pertanto, tenerne conto nell’interpretare, integrare e specificare la portata del giudicato, in conformità al principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, par. 3, TUE.  (4).


Nell'ipotesi di specie è stata applicata al giudizio relativo alla regione Campania l’interpretazione fornita dalla CGUE nella causa C-316/25, sebbene resa su rinvio pregiudiziale disposto in un diverso giudizio concernente la regione Umbria.

 

Responsabilità civile della pubblica amministrazione – Violazione o elusione del giudicato – Risarcimento danno – Colpa – Errore scusabile

 

L’accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa e della violazione o elusione del giudicato non comporta automaticamente la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione, ove la corretta interpretazione della disciplina applicabile sia stata chiarita soltanto da una sopravvenuta pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, in un contesto caratterizzato da orientamenti giurisprudenziali nazionali non univoci e concordanti, potendo tale situazione di oggettiva incertezza integrare l’errore scusabile ed escludere l’elemento soggettivo dell’illecito.  (5).


Sui presupposti per il riconoscimento della responsabilità civile della pubblica amministrazione e sull'errore scusabile: ex multis Cons. Stato, sez. III, 15 settembre 2025, n. 7315; sez. V, 5 giugno 2024, n. 5056; sez. VI, 9 maggio 2023, n. 4664.


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2026, n. 6219; Corte di giustizia UE, sez. VII, ord. 3 febbraio 2026, C-316/25 (oggetto della News UM n. 38 del 3 aprile 2026); Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2023 n. 6364; sez. V, 25 marzo 2022, n. 2201; Corte di giustizia UE, sez. VI, ord. 30 giugno 2020, C-618/19 (oggetto della News US n. 86 del 29 luglio 2020).

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2026, n. 6219; Corte di giustizia UE, sez. VII, ord. 3 febbraio 2026, C-316/25 (oggetto della News UM n. 38 del 3 aprile 2026).

(3) Conformi: Corte di giustizia UE, grande sezione, 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 (oggetto della News UM 53/2022) che decidendo una questione pregiudiziale sollevata in alcune controversie pendenti in Italia, pur riconoscendo l’importanza che l’autorità del giudicato ha per l’ordinamento europeo e per gli ordinamenti nazionali, ha tuttavia precisato che l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’effettività dei diritti riconosciuti ai singoli dall’ordinamento dell’Unione implica un’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva; Cons. Stato, Ad. plen., 9 giugno 2016, n. 11 (oggetto della News UM 94/2016) secondo cui il giudicato a formazione progressiva è uno strumento per evitare che dal giudicato possano trarsi conseguenze anti comunitarie, delineando la portata dispositiva e conformativa della decisione da attuare in modo da evitare regole contrastanti con il diritto dell’Unione, dovendosi dare rilievo alla natura polisemica del giudizio di ottemperanza, al fine dichiarato di rendere effettiva la tutela ex art. 24 Cost.

(4) Conformi: Corte di giustizia UE, grande sezione, 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 (oggetto della News UM n. 53 del 2022); Cons. Stato, Ad. plen., 9 giugno 2016, n. 11 (oggetto della News US 94 del 2016).


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten