Procedimento sanzionatorio in materia di whistleblowing e accesso ai documenti.
Procedimento sanzionatorio in materia di whistleblowing e accesso ai documenti.
Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Procedimento sanzionatorio in materia di whistleblowing – Istanza di accesso del segnalante – Ricorso del controinteressato – Ostensione già eseguita al momento della notifica del ricorso – Carenza originaria di interesse – Inammissibilità
È inammissibile, per carenza originaria di interesse, il ricorso ex art. 116 c.p.a. proposto dal controinteressato avverso il provvedimento che abbia consentito l’accesso agli atti al segnalante, qualora, al momento della notificazione del ricorso, la documentazione richiesta sia stata già ostesa al richiedente, non potendo l’eventuale annullamento del provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso comportare l’inutilizzabilità degli atti già conosciuti dal segnalante. Nè l’interesse al ricorso potrebbe fondarsi sulla mera ricerca di un effetto conformativo sulla successiva attività amministrativa, a ciò ostando sia il fatto che ogni procedimento amministrativo è a sé stante ed è connotato da elementi di irripetibilità, sia quanto previsto dall’art. 34, comma 2, c.p.a., che vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. (1).
Con la pronuncia in rassegna il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dai membri del comitato whistleblowing di una società – nei confronti dei quali l’Autorità nazionale anticorruzione aveva avviato un procedimento sanzionatorio – avverso le determinazioni con le quali l’Autorità aveva accolto le istanze di accesso del whistleblower, in quanto eseguite dalla p.a. antecedentemente alla notifica del ricorso. Il collegio ha, infatti, escluso che il giudizio potesse proseguire per dichiarare l'inutilizzabilità dei documenti illegittimamente acquisiti, come accade, invece, nel processo penale, in quanto il procedimento di accesso, al quale sono estranee le finalità di tutela della libertà personale che si rinvengono in quest’ultimo (per le quali operano le speciali garanzie a protezione dell’imputato), ha ad oggetto documenti, necessariamente “precostituiti”, che possono essere contestati, a seconda della loro natura e provenienza, esclusivamente nei limiti e nei modi previsti dagli artt. 2700, 2702 e 2712 c.c. Pur non applicandosi al rito dell’accesso il disposto di cui all’art. 34, co. 3, c.p.a. (che consente al giudice che dichiara l’improcedibilità di accertare l’illegittimità dell’atto “se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”), il collegio ha, comunque, esaminato le censure formulate dai ricorrenti ed enunciato importanti principi in materia di legittimazione all’accesso del whistleblower e di esercizio del potere di differimento dell’accesso da parte dell’Autorità ai fini della valutazione della soccombenza virtuale della p.a. e della regolazione delle spese.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti
ATTO amministrativo
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten