Espropriazioni: la partecipazione mediante pubblicità collettiva e la discrezionalità dell'amministrazione sulle modalità di realizzazione di un'opera pubblica.
Espropriazioni: la partecipazione mediante pubblicità collettiva e la discrezionalità dell'amministrazione sulle modalità di realizzazione di un'opera pubblica.
Espropriazioni: la partecipazione mediante pubblicità collettiva e la discrezionalità dell'amministrazione sulle modalità di realizzazione di un'opera pubblica.
Espropriazione per pubblico interesse – Comunicazione di avvio del procedimento – Pubblicità collettiva – Sufficienza – Vizio partecipativo – Irrilevanza
Nel procedimento espropriativo, quando i destinatari siano in numero superiore a cinquanta, l’adempimento degli obblighi di comunicazione dell’avvio del procedimento mediante le forme di pubblicità collettiva previste dagli artt. 11 e 16 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 esonera l’amministrazione dall’invio delle comunicazioni individuali. In ogni caso, il vizio partecipativo non ha efficacia invalidante ove l’interessato abbia comunque potuto rappresentare all’autorità procedente gli elementi di fatto e le ragioni idonei a incidere sull’esercizio del potere. (1).
In motivazione la sezione ha chiarito che l’individuazione catastale del proprietario non determina l’obbligo di comunicazione personale dell’avvio del procedimento. La disciplina relativa all’individuazione dei destinatari degli atti e quella relativa alle modalità della loro comunicazione operano infatti su piani distinti. La prima consente di individuare il soggetto al quale riferire gli effetti della procedura. La seconda stabilisce le forme con cui assicurarne la partecipazione e, in presenza di un numero particolarmente elevato di destinatari, prevede modalità di pubblicità collettiva.
Atto amministrativo – Annullabilità – Espropriazione per pubblico interesse – Disciplina sopravvenuta – Irrilevanza
È legittimo il provvedimento adottato in conformità al quadro normativo e fattuale vigente al momento della sua emanazione, ancorché sopravvenga una diversa disciplina. Questa può giustificare una nuova valutazione per le successive fasi dell’intervento, ma non obbliga l’amministrazione a riaprire il procedimento concluso né a sospendere l’efficacia degli atti già adottati. (2).
Espropriazione per pubblico interesse – Dichiarazione di pubblica utilità – Atto amministrativo – Discrezionalità – Scelta progettuale – Sindacato giurisdizionale – Limiti
L’individuazione delle modalità di realizzazione di un’opera pubblica e la scelta delle aree preordinate all’esproprio costituisce espressione di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità tecnica; sicché, il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto alla verifica della correttezza dell’istruttoria, della coerenza del procedimento valutativo e dell’assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, senza potere procedere direttamente a una valutazione comparativa delle diverse soluzioni progettuali astrattamente praticabili, appartenente alla sfera di esercizio del potere amministrativo. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez IV, 14 maggio 2025, n. 4140; sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1645.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 26 giugno 2026, n. 5154, sull'irrilevanza della sopravvenuta disciplina urbanistica in relazione alla legittimità di un ordine di demolizione; Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3425, sulla rilevanza delle sopravvenienze nel corso del procedimento.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2022, n. 9745; sez. V, 13 aprile 2021, n. 3009.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
ESPROPRIAZIONE per pubblico interesse
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten