Sulla natura della tutela cautelare tramite remand, e sulla valutazione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
Sulla natura della tutela cautelare tramite remand, e sulla valutazione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
Sulla natura della tutela cautelare tramite remand, e sulla valutazione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
Giustizia amministrativa – Tutela cautelare – Remand – Interdittiva e informativa antimafia – Effetti
La tecnica del remand cautelare è compatibile con le previsioni contenute nell'articolo 55, commi 1 e 2, c.p.a. - che delineano una sostanziale atipicità delle misure cautelari - in quanto nel giudizio amministrativo la sentenza in taluni casi rimuove il provvedimento censurato senza attribuire direttamente al privato il bene della vita, che dipende dal nuovo esercizio del potere amministrativo. In tale contesto, l'anticipata attribuzione all'amministrazione del potere di riprovvedere in tempi brevi può essere considerata una misura attuativa del principio di effettività della tutela giurisdizionale. (1).
La sezione in motivazione ha osservato che la tecnica del remand cautelare ha trovato sostanziale recepimento in talune disposizioni legislative (l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115; l’articolo 12-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68); e che il principio di atipicità delle misure cautelari ha trovato recente conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 2023. Ha, altresì, richiamato l'avviso del Consiglio di Stato, secondo cui dal “remand” disposto dal giudice amministrativo discende usualmente solo un impulso alla rivalutazione dell’oggetto della controversia, senza alcun vincolo in ordine alla soluzione da adottarsi.
Giustizia amministrativa – Tutela cautelare – Remand – Interdittiva e informativa antimafia – Provvedimento sostitutivo – Sopravvenuta carenza di interesse
Il provvedimento adottato a seguito di ordinanza cautelare propulsiva (remand) è qualificabile quale nuovo provvedimento sostitutivo del precedente atto impugnato, qualora costituisca il risultato di un nuovo e completo riesame della posizione del ricorrente da parte dell'amministrazione, all'esito di una rinnovata istruttoria e senza subordinazione all'esito del giudizio; con conseguente improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse. (2).
Giustizia amministrativa – Interdittiva e informativa antimafia – Valutazione unitaria – Sindacato giurisdizionale
In materia di informativa antimafia, l'adozione del provvedimento interdittivo implica una valutazione discrezionale degli elementi indiziari raccolti, secondo la regola causale del "più probabile che non", secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico implicante una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza sul pericolo di infiltrazione mafiosa. Ne consegue che la valutazione di legittimità dell'informativa va effettuata sulla base di una valutazione unitaria di tali elementi, restando estranea al sistema delle informazioni antimafia qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 25 novembre 2024 n. 9426; sez. VII, 24 luglio 2024, n. 6689; 26 giugno 2024, n. 5659; sez. IV, 29 aprile 2022, n. 3397
Difformi: Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2026, n. 2047; 26 gennaio 2026, n. 645; C.g.a., sez. giur., ordinanza 28 novembre 2025, n. 378 (in Urbanistica e appalti, 2026, 231 e ss. con nota di COMMANDATORE, Riflessioni sul remand cautelare nel processo amministrativo) sentenza 23 aprile 2025, n. 352.
(2) Conformi: Consiglio di Stato, sez. VI, 25 novembre 2024 n. 9426; Consiglio di Stato, sez. VII, 26 giugno 2024, n. 5659; Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2022, n. 3397.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 6 ottobre 2026, n. 1749; sez. III, 7 settembre 2026, n. 6825; 23 luglio 2026, n. 6035; 23 dicembre 2022, n. 11265.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
GIUSTIZIA amministrativa
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten