Inammissibile il ricorso cumulativo in caso di diversità dei provvedimenti impugnati e di disomogeneità motivi.

Inammissibile il ricorso cumulativo in caso di diversità dei provvedimenti impugnati e di disomogeneità motivi.


Giustizia amministrativa – Ricorso primo grado – Ricorso cumulativo – Autonomia dei provvedimenti impugnati – Eterogeneità dei motivi – Inammissibilità

 

È inammissibile il ricorso cumulativo proposto avverso provvedimenti ontologicamente autonomi, non avvinti da un nesso funzionale o procedimentale, e affidato a motivi di censura eterogenei, riferibili distintamente a ciascuno degli atti impugnati. (1).


In motivazione, la sezione ha chiarito che affinchè sia ammissibile il ricorso cumulativa è necessario che i distinti provvedimenti impugnati con il ricorso cumulativo siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e che vengano dedotti motivi di illegittimità identici, per cui la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente. Nel caso di ontologica autonomia dei provvedimenti impugnati, in nessun caso avvinti da un nesso funzionale o procedimentale, è necessario che l’impugnazione sia singola e specifica. L’eterogeneità contenutistica dei provvedimenti assunti e la corrispondente diversità dei motivi di ricorso, nel caso di ammissibilità del ricorso cumulativo, condurrebbero, in caso di fondatezza di una censura riferibile esclusivamente a un solo provvedimento, ad una conseguenza paradossale e incompatibile con la stessa natura del ricorso cumulativo, perché quest’ultimo sarebbe da accogliere in relazione a quello specifico provvedimento viziato e da rigettare per il resto.


(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. IV-ter, 22 gennaio 2026, n. 1278; Cons. Stato, sez. II, 25 luglio 2022, n. 6544.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten