Il termine di quindici giorni per la richiesta di integrazione documentale nei procedimenti di installazione di impianti radioelettrici è perentorio.

Il termine di quindici giorni per la richiesta di integrazione documentale nei procedimenti di installazione di impianti radioelettrici è perentorio.


Comunicazioni elettroniche – Impianto per telefonia mobile – Autorizzazione – Richiesta di integrazione – Termine – Perentorietà – Silenzio assenso

 

Nel procedimento di autorizzazione all’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, il termine di quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, entro il quale il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, l’integrazione della documentazione (art. 44, comma 6, d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, nel testo ratione temporis vigente), è perentorio ai soli fini della sospensione del termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio-assenso; ne consegue che la richiesta formulata oltre detto termine, pur legittima, non sospende il decorso del termine finale, sicché, scaduto quest’ultimo, l’istanza si intende accolta e gli atti successivamente adottati sono inefficaci. (1).




(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2023, n. 10298.
 


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

COMUNICAZIONI (elettroniche, radiofoniche, telefoniche, televisive)

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten