Diritti d'autore. Le misure nazionali di protezione dell'editoria nei confronti dei provider sono in linea con gli obiettivi eurounitari.

Diritti d'autore. Le misure nazionali di protezione dell'editoria nei confronti dei provider sono in linea con gli obiettivi eurounitari.


Diritti d’autore – Unione europea – Direttiva – Recepimento – Editori di pubblicazioni di carattere giornalistico – Utilizzo online – Equo compenso – Divieto di gold plating – Violazione – Esclusione

 

Non viola il divieto di gold plating, di cui all’art. 32 della l. 24 dicembre 2012, n. 234, l’art. 43-bis della l. 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177. La disposizione, in attuazione dell’art. 15 della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019: i) riconosce agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico il diritto a un equo compenso per l’utilizzo online delle stesse da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione; ii) impone a questi ultimi gli obblighi di avviare trattative, di non limitare la visibilità dei contenuti nel corso delle trattative e di fornire i dati necessari alla determinazione del compenso; iii) attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i relativi poteri di regolazione, di determinazione e sanzionatori. Si tratta di misure strettamente funzionali a garantire la piena efficacia dei diritti conferiti agli editori dalla direttiva, conformemente all’obiettivo da essa perseguito. (1).


In motivazione il Collegio ha evidenziato che secondo la Corte di Giustizia (sentenza della Grande Sezione del 12 maggio 2026), sebbene gli obblighi introdotti (l’obbligo di avviare trattative con gli editori, l’obbligo di comunicare i dati necessari per determinare l’importo dell’equo compenso, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa, e l’obbligo di non limitare la visibilità delle pubblicazioni nei risultati di ricerca nel corso delle trattative) e i poteri al riguardo conferiti all’AGCom costituiscano una restrizione alla libertà d’impresa dei provider, tuttavia, tale restrizione risulta necessaria e proporzionata rispetto alle finalità di interesse generale perseguite dalla direttiva Copyright (ossia garantire il buon funzionamento e l’equità del mercato per il diritto d’autore e permettere agli editori di recuperare gli investimenti effettuati per la produzione delle loro pubblicazioni), realizzando un “giusto equilibrio” tra la tutela della proprietà intellettuale (art. 17, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) e della libertà e del pluralismo dei media (art. 11, par. 2, della Carta), da un lato, e la libertà d’impresa garantita dall’articolo 16 della Carta, dall’altro.

 

Diritti d’autore – Autorità amministrative indipendenti – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Equo compenso – Determinazione autoritativa del prezzo – Esclusione

 

Le prerogative attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall’art. 43-bis della l. n. 633 del 1941 consistono nella definizione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso spettante agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e nella quantificazione del relativo importo in caso di mancato accordo tra le parti. Esse non integrano una determinazione autoritativa del prezzo lesiva della libertà di iniziativa economica privata, perché né i criteri né la quantificazione hanno carattere definitivo e vincolante: le parti restano libere di discostarsene e di adire l’autorità giudiziaria ai sensi del comma 11 del medesimo art. 43-bis. (2).


In motivazione il T.a.r. ha precisato che: i) la libertà di iniziativa economica privata non si risolve in un diritto immune da limitazioni, potendo essere conformata, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, Cost., in funzione dell’utilità sociale e di altri interessi costituzionalmente rilevanti; ii) per le medesime ragioni non sussiste violazione del principio del ne bis in idem, trattandosi di una determinazione amministrativa priva di carattere definitivo; iii) non è configurabile un arbitrato obbligatorio, perché la controversia non è sottratta alla cognizione del giudice.

 

Diritti d’autore – Editori di pubblicazioni di carattere giornalistico – Disciplina differenziata – Disparità di trattamento – Esclusione

 

La disciplina di protezione riservata dall’art. 43-bis della l. n. 633 del 1941 agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, nei confronti dei prestatori di servizi della società dell’informazione, non integra una disparità di trattamento ingiustificata rispetto agli altri titolari dei diritti di cui agli artt. 2 e 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001. Essa trova infatti giustificazione nella specificità della posizione degli editori e negli obiettivi perseguiti dall’art. 15 della direttiva (UE) 2019/790. (3).


In motivazione il T.a.r., pronunciandosi a seguito della sentenza della Corte di giustizia UE, grande sezione, 12 maggio 2026, C-797/23 – Meta Platforms Ireland, ha precisato che: - la previsione dell’equo compenso è ammessa a quattro condizioni, tutte soddisfatte dalla disciplina nazionale: i) la remunerazione costituisce il corrispettivo dell’autorizzazione all’utilizzo; ii) gli editori conservano la facoltà di negare l’autorizzazione o di concederla a titolo gratuito; iii) nessun pagamento è imposto in assenza di utilizzo; iv) obblighi e sanzioni rispettano il principio di proporzionalità; - gli obblighi imposti ai prestatori restringono la libertà d’impresa (art. 16 CDFUE), ma sono necessari e proporzionati, perché realizzano un giusto equilibrio con la tutela della proprietà intellettuale (art. 17, par. 2, CDFUE) e con la libertà e il pluralismo dei media (art. 11, par. 2, CDFUE). Ciò anche in ragione del limite della sanzione pecuniaria, fissato all’1 per cento del fatturato; - la disciplina costituisce coerente sviluppo dei principi e criteri direttivi dell’art. 9 della l. 22 aprile 2021, n. 53, sicché non sussiste violazione dell’art. 76 Cost.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

AUTORITÀ amministrative indipendenti

DIRITTI d’autore

UNIONE Europea

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten