Rinvenimento di beni archeologici: nozione di scoperta fortuita e presupposti dell'attribuzione premiale.
Rinvenimento di beni archeologici: nozione di scoperta fortuita e presupposti dell'attribuzione premiale.
Rinvenimento di beni archeologici: nozione di scoperta fortuita e presupposti dell'attribuzione premiale.
Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Premio di rinvenimento – Presupposti – Scoperta fortuita – Nozione
In tema di premio per il rinvenimento di beni archeologici, la nozione di scoperta fortuita esprime la relazione teleologica intercorrente tra l’attività concretamente intrapresa e il bene rinvenuto nel suo svolgimento, separando l'attività intenzionalmente orientata alla ricerca di beni culturali (una ricerca archeologica programmata, l’esecuzione di una concessione, lo svolgimento di un incarico professionale o istituzionale, un’iniziativa comunque organizzata e teleologicamente orientata al rinvenimento poi verificatosi) dalla scoperta intervenuta nel corso di un’attività non preordinata a tale risultato. La fortuità della scoperta, invece, non è esclusa dall’eventuale competenza in materia archeologica dello scopritore e dalle attività dal medesimo svolte in seguito al rinvenimento. (1).
Il caso sottoposto allo scrutinio del C.g.a. trae origine dalla segnalazione alla Soprintendenza, da parte degli appellanti, del rinvenimento, durante un’immersione subacquea, di una struttura lignea sommersa, connessa a reperti archeologici, successivamente oggetto di operazioni di scavo e recupero da parte dell’amministrazione. Chiesto il riconoscimento del premio di rinvenimento, l’amministrazione ne aveva tuttavia escluso i presupposti, ritenendo la scoperta non fortuita e, comunque, non riferibile agli appellanti quanto al successivo rinvenimento del relitto. A seguito del rigetto del gravame proposto dinanzi al T.a.r. per la Sicilia, gli interessati proponevano appello. Riformando sul punto la decisione del giudice di prime cure, il collegio ha evidenziato come la condotta successiva al rinvenimento e alla denuncia – quale il consolidamento dell’impegno da parte degli scopritori nella tutela del sito archeologico o l’instaurazione di forme di collaborazione con l’amministrazione – non possa, in assenza di altri elementi, essere ritenuta retroattivamente indicativa della preesistenza di un’attività di ricerca programmata, tale da escludere la fortuità della scoperta.
Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Scoperta fortuita – Presupposti
In tema di premio per il rinvenimento di beni archeologici, la scoperta di un complesso può ritenersi perfezionata mediante la localizzazione del sito, la percezione di elementi strutturali e contestuali idonei a rivelarne la possibile natura archeologica e la tempestiva segnalazione all’autorità competente, ancorché la compiuta identificazione scientifica e la delimitazione del medesimo richiedano successive operazioni di scavo e recupero, organizzate ed eseguite dall’amministrazione. In tal caso, la scoperta può essere riferita anche ai beni successivamente portati alla luce, qualora tra il rinvenimento originario e questi ultimi sussista in concreto continuità causale, topografica e archeologica. (2).
Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Premio di rinvenimento – Attribuzione – Interesse legittimo
In caso di rinvenimento fortuito di un bene archeologico, l’attribuzione premiale configura una fattispecie a formazione progressiva: il rinvenimento, la denuncia e la ricorrenza delle condizioni stabilite dalla legge costituiscono i presupposti dell’esercizio del potere, dinanzi al quale la posizione dello scopritore conserva inizialmente natura di interesse legittimo pretensivo; l’obbligazione patrimoniale si precisa nella sua concreta consistenza, determinando l’insorgenza di un diritto soggettivo, soltanto mediante la successiva delimitazione, da parte dell’amministrazione, dei beni riferibili alla scoperta, la loro stima, la determinazione della percentuale spettante e l’adozione del provvedimento conclusivo. (3).
Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Premio di rinvenimento – Quantificazione – Criteri
La previsione normativa secondo cui il premio di rinvenimento di beni archeologici non può essere superiore al quarto del valore delle cose scoperte individua un limite massimo entro cui è circoscritto il potere di determinazione e non una misura fissa automaticamente spettante allo scopritore. La misura concreta deve essere stabilita dall’amministrazione avuto riguardo, tra l’altro, all’effettivo apporto causale dello scopritore, alla consistenza e al valore dei beni riferibili alla scoperta, il quale non può essere identificato con i costi sostenuti per il successivo recupero, restauro, conservazione o apertura alla fruizione al pubblico. (4).
(1) Conformi: C.g.a., sez. giur., 9 luglio 2025, n. 532.
(2) Conformi: C.g.a., sez. giur., 9 luglio 2025, n. 532; Cass. civ., sez. un., 7 marzo 2011, n. 5353.
(3) Conformi: C.g.a., sez. giur., 23 aprile 2026, n. 283; Cass. civ., sez. un., ordinanza 5 febbraio 2025, n. 2932.
(4) Conformi: C.g.a., sez. giur., 23 aprile 2026, n. 283.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
BENI culturali, paesaggistici e ambientali
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten