Giudizio di ottemperanza al giudicato civile e limiti di cognizione del giudice amministrativo.

Giudizio di ottemperanza al giudicato civile e limiti di cognizione del giudice amministrativo.


Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Sentenze del giudice civile – Sindacato del giudice amministrativo – Limiti – Criterio di stretta continenza

 

Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, è precluso al giudice amministrativo lo svolgimento di nuove valutazioni, in fatto e in diritto, su questioni non dedotte nel giudicato, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Nel dare esecuzione alle pronunce emesse da organi giudicanti appartenenti ad altri plessi giurisdizionali, il giudice amministrativo deve infatti orientarsi a un criterio di “stretta continenza”, svolgendo un’attività meramente esecutiva, senza possibilità d’integrare la sentenza civile da eseguire e, quindi, senza spazi di schietta e autonoma cognitio. (1).



 

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Sanzioni amministrative – Omessa impugnazione del verbale presupposto – Effetti

 

L'omessa impugnazione del verbale che ha disposto il sequestro amministrativo del veicolo costituisce circostanza ostativa all'ottenimento, in sede di ottemperanza, di effetti restitutori incompatibili con la permanenza dell'efficacia dell'atto presupposto, rimasto definitivo in quanto non travolto dalla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza. (2).



 

Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Impossibilità sopravvenuta di esecuzione in forma specifica – Tutela risarcitoria per equivalente – Presupposti

 

L’impossibilità (sopravvenuta) di esecuzione in forma specifica dell’obbligazione nascente dal giudicato – che dà vita in capo all’amministrazione ad una responsabilità assoggettabile al regime della responsabilità di natura contrattuale, che l’art. 112, comma 3, c.p.a., sottopone peraltro ad un regime derogatorio rispetto alla disciplina civilistica – non estingue l’obbligazione, ma la converte, ex lege, in una diversa obbligazione, di natura risarcitoria, avente ad oggetto l’equivalente monetario del bene della vita riconosciuto dal giudicato in sostituzione della esecuzione in forma specifica; l’insorgenza di tale obbligazione può essere esclusa solo dalla insussistenza originaria o dal venir meno del nesso di causalità, oltre che dell’antigiuridicità della condotta. (3).




(1) Conformi: C.g.a., sez. giur., 23 settembre 2024, n. 718; Cons. Stato, sez. VII, 22 giugno 2023, n. 6155; sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1620.

(2) Conformi: C.g.a., sez. giur., 23 settembre 2024, n. 718; Cons. Stato, sez. VII, 22 giugno 2023, n. 6155; sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1620.

(3) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 11 novembre 2024, n. 8972.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten