Subappalto necessario: applicabilità agli affidamenti di servizi, indicazione nella domanda di partecipazione e limiti al soccorso istruttorio.
Subappalto necessario: applicabilità agli affidamenti di servizi, indicazione nella domanda di partecipazione e limiti al soccorso istruttorio.
Subappalto necessario: applicabilità agli affidamenti di servizi, indicazione nella domanda di partecipazione e limiti al soccorso istruttorio.
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Subappalto necessario – Applicabilità
Nel settore dei contratti pubblici, il subappalto a fini qualificatori (c.d. necessario), in coerenza con i principi di concorrenza e del risultato, è ammesso anche negli appalti di servizi. L’operatore economico privo dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione di una parte delle prestazioni può pertanto affidare le medesime a un’impresa terza qualificata, purché ne dichiari la volontà sin dalla fase di offerta. (1).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Affidamento di servizi – Subappalto necessario – Dichiarazione – Soccorso istruttorio – Limiti
La volontà dell'operatore economico di ricorrere al subappalto a fini qualificatori non può essere introdotta per la prima volta, né modificata nella sua portata sostanziale, mediante il soccorso istruttorio, ove ciò determini una diversa perimetrazione dell’oggetto del subappalto e del requisito di idoneità professionale dichiarato nell’offerta inizialmente presentata. (2).
Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto illegittima l’aggiudicazione della gara disposta in favore dell’operatore economico che, a fronte del soccorso istruttorio attivato dall’amministrazione per chiarire le discrasie tra la domanda di partecipazione - ove non figurava alcuna espressa volontà di ricorrere al subappalto necessario, ma soltanto l’intenzione generica di subappaltare alcune prestazioni - e il Dgue originariamente presentati, aveva rettificato il Dgue in termini ulteriormente incompatibili con la domanda di partecipazione, dichiarando di ricorrere al subappalto per prestazioni non indicate inizialmente e introducendo, di fatto, elementi diretti a colmare impropriamente l’originario deficit di qualificazione.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3504; T.a.r. Lazio, sez. III ter, 6 maggio 2024, n 8964; T.a.r. Veneto, sez. I, 22 agosto 2023, n. 1204; T.a.r. Lombardia, sez IV, 30 novembre 2021, n. 2641.
Difformi: Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2026, n. 729.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2026, n. 99.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di lavori
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di servizi
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di forniture
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten