Il parere di incompatibilità paesaggistica avente ad oggetto impianti solari fotovoltaici non può essere motivato solo da mere ragioni estetiche.

Il parere di incompatibilità paesaggistica avente ad oggetto impianti solari fotovoltaici non può essere motivato solo da mere ragioni estetiche.


Energia elettrica ed energia in genere – Impianti fotovoltaici – Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Soprintendenza – Parere – Motivazione – Mera incompatibilità estetica – Illegittimità

 

È illegittimo il parere negativo della soprintendenza sull’installazione di pannelli fotovoltaici su un edificio del centro storico, se motivato con la sola incompatibilità estetica dell’impianto, senza alcun riferimento alle concrete modalità esecutive dell’intervento e ai suoi specifici effetti sull’integrità del fabbricato e del contesto storico-paesaggistico. (1).


In motivazione la sezione ha precisato che la visibilità dei pannelli non è, di per sé, sufficiente a giustificare un giudizio di incompatibilità paesaggistica: poiché il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale, a tali impianti non sono applicabili le categorie estetiche tradizionali, dovendo essi essere considerati un’evoluzione dello stile costruttivo socialmente accettata (nella specie, il parere era stato reso dalla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma).


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 1 giugno 2026, n. 4001; sez. IV, 2 aprile 2025, n. 2808.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

ENERGIA elettrica ed energia in genere, IMPIANTI fotovoltaici

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten