Giochi e scommesse: inapplicabile alla proroga tecnica onerosa delle concessioni l'obbligo di rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

Giochi e scommesse: inapplicabile alla proroga tecnica onerosa delle concessioni l'obbligo di rinegoziazione delle condizioni contrattuali.


Giochi, scommesse, concorsi, lotterie – Sala gioco – Concessioni – Proroga tecnica – Condizioni contrattuali – Obbligo di rinegoziazione – Non sussiste

 

Il diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali previsto dall’articolo 9 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 non è suscettibile di trovare applicazione con riguardo al periodo di proroga tecnica, prevista ex lege, delle concessioni per la gestione della rete telematica del gioco lecito mediante apparecchi cd. AWP (amusement with prizes) e VLT (video lottery terminal) in quanto tale previsione normativa fa riferimento a sopravvenienze imprevedibili incidenti sul sinallagma funzionale della concessione, al punto da alterarne l’equilibrio economico-finanziario, durante l’originaria durata temporale della sua esecuzione: se è vero che il legislatore ha previsto che la protrazione del rapporto concessorio fosse a carattere oneroso, è del pari vero che i concessionari, in virtù della proroga tecnica prevista ex lege, hanno potuto godere di una estensione del periodo di esecuzione che continua ad essere remunerativa per gli stessi, il che esclude in radice la rilevante alterazione dell’equilibrio economico-finanziario e l’aggravamento imprevisto e ingiustificato del rischio operativo. (1).


In motivazione il collegio ha precisato che l’articolo 9 del d.lgs. n. 36 del 2023, nel sancire il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, riconosce un diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali in favore della parte contrattuale svantaggiata dalla sopravvenienza di circostanze straordinarie e imprevedibili solo nel caso in cui dette circostanze siano “tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto”.

 

Giochi, scommesse, concorsi, lotterie – Sala gioco – Concessioni – Proroga tecnica – Onerosità – Lesione dell’ affidamento– Non sussiste

 

L’onerosità delle proroghe tecniche non contrasta con il principio dell’affidamento, in quanto non è configurabile alcun affidamento legittimo dei concessionari rispetto alla scelta, meramente eventuale, del legislatore di protrarre senza alcun ulteriore costo il rapporto concessorio una volta che lo stesso giunga alla sua naturale scadenza. (2).


In motivazione, il collegio ha evidenziato che con riguardo alla proroga tecnica, a carattere oneroso, delle concessioni per la gestione della rete telematica del gioco lecito mediante apparecchi c.d. AWP (Amusement with Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal) difettano tutte e tre le condizioni individuate dalla giurisprudenza amministrativa per la configurazione di un affidamento tutelabile. Infatti, né ADM, né il legislatore hanno, prima o contestualmente alle contestate proroghe tecniche, posto in essere comportamenti e/o adottato provvedimenti suscettibili di generare una situazione giuridica di apparenza dalla quale il concessionario abbia tratto un vantaggio meritevole di essere preservato. Per tale ragione, inoltre, difetta anche la condizione della sussistenza di una utilità giuridica conseguita in buona fede dal concessionario che, anzi, lamenta come, ab initio, l’onerosità delle proroghe tecniche di cui si tratta le sia pregiudizievole. Di conseguenza, difetta anche il necessario carattere della stabilità del vantaggio che si intenderebbe mantenere.


(1) Conformi: Non risultano precedenti conformi negli esatti termini

(2) Conformi: Sulle condizioni per la configurazione dell’affidamento tutelabile ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 1305 del 2025; sez. II, n. 3112 del 2023).


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

GIUOCHI, scommesse, concorsi, lotterie

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten