Compensi degli avvocati del libero foro incaricati dall’Agenzia delle entrate-riscossione: i parametri forensi come criterio di adeguatezza.
Compensi degli avvocati del libero foro incaricati dall’Agenzia delle entrate-riscossione: i parametri forensi come criterio di adeguatezza.
Compensi degli avvocati del libero foro incaricati dall’Agenzia delle entrate-riscossione: i parametri forensi come criterio di adeguatezza.
Avvocato – Compensi e onorari – Agenzia delle entrate–riscossione – Equo compenso – Parametri forensi
È illegittimo il regolamento dell’Agenzia delle entrate-riscossione per la costituzione e la gestione dell’elenco degli avvocati del libero foro, nella parte in cui stabilisce, per il contenzioso seriale, compensi fissi e forfetari radicalmente inferiori ai parametri ministeriali forensi, senza motivare lo scostamento né dare conto delle ragioni per cui sia comunque assicurata la remunerazione adeguata all’importanza dell’opera che l’art. 2, comma 3, della legge 21 aprile 2023, n. 49 impone agli agenti della riscossione di garantire, tenendo conto dell’eventuale ripetitività della prestazione; i predetti parametri, pur non vincolanti per l’agente della riscossione, costituiscono il dato economico obiettivo e il criterio orientativo di massima per la verifica di tale adeguatezza. (1).
n motivazione il T.a.r. ha precisato che: i) la disciplina sull’equo compenso contempla, per le prestazioni rese in favore degli agenti della riscossione, un regime speciale, in forza del quale i compensi possono essere fissati anche al di sotto dei valori minimi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e successive modificazioni, purché adeguati all’importanza dell’opera; ii) nella specie, i compensi fissi e omnicomprensivi previsti per il contenzioso seriale presentavano, rispetto ai valori parametrici, un divario crescente all’aumentare del valore della lite, in alcuni casi superiore al novanta per cento anche dei valori minimi, senza possibilità di incremento; iii) la natura seriale e standardizzata del contenzioso può giustificare una riduzione rispetto ai parametri, ma non una riduzione uniforme e indifferenziata, non potendo la serialità essere intesa come “monolitica” a fronte di filoni di contestazione che richiedono livelli di impegno differenti; iv) le esigenze di contenimento della spesa pubblica non costituiscono il criterio indicato dalla disciplina speciale per misurare l’adeguatezza del compenso e vanno comunque contemperate con l’esigenza di assicurare al professionista una remunerazione adeguata; v) il vizio non risiede nell’adozione in sé di un sistema bifasico (compensi forfetari per il contenzioso seriale e parametrici per quello particolare o complesso), bensì nella manifesta irragionevolezza della misura dei compensi stabiliti per la prima tipologia.
(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. II-quater, 6 agosto 2026, n. 14147; sul valore orientativo dei parametri forensi: Cons. Stato, sez. VII, 13 gennaio 2025, n. 169; sez. IV, 10 aprile 2024, n. 3270, che ha ritenuto legittimo il precedente regolamento del 2017, nel quale i parametri erano assunti a riferimento.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
AVVOCATO, COMPENSI e onorari
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten