Pianificazione faunistico-venatoria e calendario venatorio: obbligo di revisione del piano ed effetti della tutela cautelare
Pianificazione faunistico-venatoria e calendario venatorio: obbligo di revisione del piano ed effetti della tutela cautelare
Pianificazione faunistico-venatoria e calendario venatorio: obbligo di revisione del piano ed effetti della tutela cautelare
L’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, laddove dispone che, nelle more della definizione del giudizio proposto avverso il calendario venatorio, in caso di accoglimento della domanda cautelare l’attività venatoria rimane consentita entro i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario legittimamente applicato, deve essere interpretato in coerenza con il principio di corrispondenza tra la domanda di parte e la pronuncia giudiziale, sicché gli effetti della misura cautelare restano circoscritti alle sole parti del calendario oggetto di impugnazione. Il calendario venatorio, invero, costituisce un atto formalmente unico ma concettualmente plurimo e scindibile rispetto a ciascuna specie di cui singolarmente regola tempi e modi di caccia; le censure inerenti talune specie, pertanto, devono ritenersi limitate soltanto alle stesse. (1).
Caccia e protezione della fauna – Sicilia – Piano faunistico venatorio regionale – Revisione quinquennale – Conferma – Tutela giurisdizionale
L’art. 15, comma 1, della legge regionale Sicilia 1 settembre 1997 n. 33, nella parte in cui dispone che il competente Assessorato regionale provvede ad eventuali modifiche o revisione del piano faunistico-venatorio con periodicità quinquennale, deve essere interpretato, in ossequio al principio di precauzione, nel senso che alla scadenza del quinquennio l’amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni di attualità e attendibilità del piano già approvato per un ulteriore periodo quinquennale, pronunciandosi con atto di conferma qualora ritenga di non apportare modifiche, che rimangono comunque consentite anche anteriormente alla scadenza. In difetto di una espressa previsione legislativa, tuttavia, l’omessa tempestiva revisione del piano non implica l’impossibilità di approvare un ulteriore calendario venatorio, ferma restando la possibilità per chi vi abbia interesse di impugnare il silenzio-rifiuto dell’amministrazione sulla richiesta di aggiornamento del piano. (2).
In motivazione, il collegio, ha evidenziato come il vigente piano faunistico venatorio fosse stato approvato tredici anni prima dell’adozione del calendario, ritenendo conseguentemente necessaria l’assunzione, da parte dell’amministrazione regionale, di tutte le misure idonee a preservare l’ambiente da ogni fattore potenzialmente nocivo, inclusa l'emanazione di un piano faunistico-venatorio aggiornato – nel caso di specie, già in corso di predisposizione - tale da consentire lo svolgimento della caccia secondo modalità in grado di escludere rischi per la preservazione della fauna.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
CACCIA e protezione della fauna
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten