L'annullamento regionale del permesso di costruire è soggetto alla disciplina generale dell'annullamento in autotutela, salvo il diverso termine decennale

L'annullamento regionale del permesso di costruire è soggetto alla disciplina generale dell'annullamento in autotutela, salvo il diverso termine decennale


Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Autotutela – Annullamento straordinario – Presupposti

 

L'annullamento regionale del permesso di costruire previsto dall’art. 39 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (e, per la regione Lazio, di cui all'art. 34 della l.r. 11 agosto 2018, n.15), è espressione del potere sancito in via generale dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la specialità del termine di esercizio del potere, pari a massimo dieci anni dall'adozione dell'atto di primo grado, in aggiunta a quello di diciotto mesi dall'accertamento della sua illegittimità. Ne consegue che l’esercizio di tale potere straordinario è subordinato alla valutazione in concreto dell'interesse pubblico, diverso dal mero ripristino della legalità violata, e al bilanciamento di quest’ultimo con quello privato. (1).




(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2026, n. 3781; sez. VII, 15 febbraio 2024, n. 1536, sez. IV, 15 marzo 2022, n. 1824.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

EDILIZIA e urbanistica, PERMESSO di costruire

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten