Nulle le previsioni del piano regolatore portuale riguardanti aree non ricomprese nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di sistema portuale

Nulle le previsioni del piano regolatore portuale riguardanti aree non ricomprese nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di sistema portuale


Porti, spiagge, fari – Autorità di sistema portuale – Documento di Programmazione Strategica di Sistema – Impugnazione – Condizioni

 

In base alle previsioni dell’art. 5, comma 1, legge 28 gennaio 1994, n.84, il documento di programmazione strategica di sistema redatto dall’Autorità portuale ha, di norma, valenza di atto programmatorio interno e non produce effetti territoriali “diretti”, demandati alla redazione e alla successiva approvazione del piano regolatore portuale. Pertanto, stante l’assenza del carattere immediatamente lesivo, l’impugnazione del Documento è differita all’adozione del Piano, avente carattere attuativo. Il suindicato differimento, tuttavia, incontra un limite allorquando il Documento contenga prescrizioni puntuali e vincolanti, idonee ad incidere sulla sfera giuridica dei destinatari, o presenti specifici vizi di natura procedimentale, tali da ledere le prerogative poste a salvaguardia della partecipazione alla sua redazione da parte di soggetti rappresentativi di interessi pubblici, nel qual caso sorge l’onere di immediata impugnazione. (1).


Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto irricevibile per tardività la censura, formulata dalla ricorrente associazione rappresentativa di interessi ambientali, diretta a lamentare il mancato esperimento della procedura di VAS in seno al procedimento di formazione e successiva approvazione del Documento. Secondo il Collegio, invero, tale doglianza non può farsi rientrare nel novero delle censure la cui formulazione è da subordinarsi al momento dell’approvazione del successivo Piano, implicando piuttosto la tempestiva impugnazione del Documento.

 

Porti, spiagge, fari – Autorità di sistema portuale – Documento di Programmazione Strategica di Sistema – Piano Regolatore Portuale – Discrezionalità amministrativa – Sindacato giurisdizionale

 

Rientrano nella discrezionalità dell’Autorità portuale di sistema le valutazioni in ordine agli obiettivi di sviluppo e al correlato riparto degli ambiti portuali concernenti il proprio ambito territoriale di competenza, così come formulate nel Documento di Programmazione Strategica di Sistema e, in seguito, tradotte nelle scelte svolte all’interno del Piano regolatore portuale. La legge 28 gennaio 1994, n.84 (e, in particolare, l’art. 5), invero, non pone alcun vincolo relativamente all’obbligo di svolgere una pianificazione che involga “tutte” le aree portuali e retro-portuali ricomprese nel proprio perimetro di competenza. Tali decisioni, dunque, sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli casi in cui risultino manifestamente illogiche, contraddittorie, irragionevoli. (2).



 

Porti, spiagge, fari – Autorità di sistema portuale – Piano Regolatore Portuale – Competenze – Pianificazione oltre la circoscrizione territoriale – Difetto assoluto di attribuzione – Nullità

 

Il piano regolatore portuale incide sul “perimetro di competenza” territoriale dell’Autorità di sistema portuale e non può avere ad oggetto la pianificazione di un’area che, al momento della sua approvazione, non rientra nella relativa circoscrizione territoriale di riferimento, così come definita a monte nel documento di programmazione strategica di sistema. Laddove l’Autorità eserciti il proprio potere pianificatorio oltre i limiti della propria circoscrizione territoriale, si configura un’ipotesi di carenza di potere per incompetenza assoluta, con applicazione dell’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale è nullo il provvedimento viziato da difetto di assoluto di attribuzione: in tale ipotesi, invero, l’Autorità esercita il proprio potere in un’area che non risulta “semplicemente” appartenente ad un’altra Autorità geograficamente limitrofa (in tal caso, il vizio sarebbe di incompetenza relativa), bensì appartiene ad ambiti estranei, fino a quel momento, alla funzione portuale in capo all’Autorità. (3).


Nel caso di specie, il Collegio ha dichiarato affetto da nullità parziale, per incompetenza assoluta, il Piano Regolatore Portuale limitatamente alle previsioni pianificatorie, inserite al momento della relativa approvazione, riguardanti aree appartenenti al Demanio marittimo (pertanto, esulanti dai confini territoriali dell’Autorità).

 

Porti, spiagge, fari – Autorità di sistema portuale – Documento di programmazione strategica di sistema – Declaratoria di illegittimità costituzionale – Effetti

 

In seguito alla sentenza della Corte costituzionale, 26 gennaio 2023, n. 6 - che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lett. b), della legge 28 gennaio 1994, n. 8 - l’Autorità di sistema portuale non dispone più della facoltà di modificare i limiti della circoscrizione territoriale di competenza in sede di approvazione del documento di programmazione strategica di sistema, assoggettando alla propria giurisdizione ulteriori aree, pubbliche e private, esterne alla sua circoscrizione. L’Autorità, pertanto, è tenuta a seguire l’iter regolamentare di cui all’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, formalizzando la proposta di estendere i propri confini territoriali al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (al cui indirizzo e alla cui vigilanza è sottoposta), il quale, a sua volta, è titolare della successiva iniziativa normativa (attivata mediante “proposta”), prodromica alla successiva adozione del decreto del Presidente della Repubblica di modifica degli originari limiti territoriali. (4).



 

Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Potere di riqualificazione del giudice

 

Il giudice amministrativo non è vincolato alla qualificazione giuridica dei vizi prospettati dalla parte e, di conseguenza, può riqualificare il dedotto vizio di incompetenza come vizio di nullità dell’atto ai sensi dell’art. 21-septies, legge 7 agosto 1990, n. 241, purché ciò avvenga nel rispetto del principio del contraddittorio e senza alterazione del petitum sostanziale.  (5).




(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
Si vedano, altresì, sulla medesima questione, T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione III, 13 luglio 2026, nn. 2058, 2060, 2062.
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
(5) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2026, n. 1234; sez. IV, 23 luglio 2025, n. 6538; sez. V, 25 dicembre 2020, n. 8398.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

PORTI, spiagge, fari

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten