Giudicato di annullamento e riesercizio del potere in materia di gare pubbliche
Giudicato di annullamento e riesercizio del potere in materia di gare pubbliche
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Annullamento – Riesercizio del potere – Competenza
La determinazione con la quale l’amministrazione, a seguito di una sentenza di annullamento resa dal giudice amministrativo di secondo grado, adotti statuizioni non imposte dal giudicato e non riconducibili al mero adempimento del comando giudiziale, non costituisce atto esecutivo del giudicato, bensì espressione di un rinnovato esercizio del potere amministrativo; ne consegue che le relative censure devono essere fatte valere mediante ordinario giudizio di legittimità innanzi al T.a.r. competente e non nell’ambito del giudizio di ottemperanza. (1).
Nella specie, la sezione ha ritenuto che la determinazione comunale che, richiamando una precedente sentenza di appello, aveva disposto anche l’inefficacia del contratto e il subentro dell’operatore economico risultato vittorioso, pur in assenza di una corrispondente statuizione nella sentenza medesima, integra un nuovo esercizio dell’azione amministrativa, devoluto al sindacato del giudice amministrativo di primo grado.
(1) Conformi: in parte, sul rapporto tra giudicato e riesercizio del potere: T.a.r. per il Lazio, sez. III, 14 ottobre 2025, n. 17694; Cons. Stato, Ad. plen., 9 giugno 2016, n. 11 e 15 gennaio 2013, n. 2, (in Foro it., 2014, III, 712).
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di lavori
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di servizi
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di forniture
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten