Sugli effetti temporali della legificazione relativa alla disciplina del fondo in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali
Sugli effetti temporali della legificazione relativa alla disciplina del fondo in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali
Sugli effetti temporali della legificazione relativa alla disciplina del fondo in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali
Contributi e finanziamenti – Fondo emittenti locali – Disciplina – Legificazione
Il rinvio operato dall’art. 4-bis del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla l. 21 settembre 2018, n. 108, al d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, che disciplina il “Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali” costituisce rinvio recettizio e determina la legificazione integrale delle norme regolamentari ivi contenute, elevandole a rango primario. (1).
La sezione ha richiamato la sentenza Corte cost. 15 aprile 2025, n. 44, che ha affermato che la locuzione «da intendersi qui integralmente riportato» comporta la novazione della fonte e l’elevazione dell’intero regolamento a livello legislativo.
Contributi e finanziamenti – Fondo emittenti locali – Disciplina – Legificazione – Decorrenza – Annualità
La legificazione del d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, recante la disciplina del “Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali” produce effetti a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25 luglio 2018, n, 91 (22 settembre 2018) e opera pro futuro, con applicazione alle annualità contributive successive, incluse quelle non direttamente menzionate nella norma. (2).
In motivazione la sezione ha precisato che la Corte costituzionale con la sentenza 15 aprile 2025, n. 44, aveva escluso che la legificazione fosse limitata al solo anno 2019, ritenendo che il rinvio integrale al regolamento non fosse circoscritto alla disciplina transitoria. Ha pertanto ritenuto che il provvedimento di approvazione della graduatoria del 21 dicembre 2022 (oggetto di impugnativa), nel dare applicazione al meccanismo del c.d. scalino preferenziale risultava pienamente conforme a disposizioni che avevano assunto rango primario.
Contributi e finanziamenti – Fondo emittenti locali – Disciplina – Legificazione – Effetti
A seguito della legificazione del d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, le disposizioni regolamentari – incluso l’art. 6, comma 2, sul c.d. scalino preferenziale – assumono rango primario e non sono più sindacabili dal giudice amministrativo, essendo riservata alla Corte costituzionale la verifica della loro legittimità (3).
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Regolamento – Annullamento – Giudicato – Legificazione – Effetti
Il giudicato amministrativo che ha annullato l’art. 6, comma 2, del d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 - che prevede il c.d. scalino preferenziale - copre l’illegittimità della norma regolamentare solo fino alla sua legificazione; dopo il 22 settembre 2018, la norma – divenuta primaria – non può più essere disapplicata né annullata. (4).
Il riferimento è alle sentenze Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2022, nn. 7881, 7880 e 7878. La sezione ha recepito il principio espresso dalla Corte costituzionale, escludendo che tale giudicato possa incidere sulle annualità successive.
Contributi e finanziamenti – Fondo emittenti locali – Disciplina – Legificazione – Stabilità – Finalità
La legificazione del d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 ha carattere stabile e non può essere interpretata come limitata a singole annualità, essendo incompatibile con un sistema delle fonti che attribuisca alla medesima disposizione un valore mutevole nel tempo. (5).
(1) Conformi: Corte cost., 15 aprile 2025, n. 44 (oggetto della News UM n. 57/2025).
(2) Conformi: Corte cost., 15 aprile 2025, n. 44 (oggetto della News UM n. 57/2025).
(3) Conformi: Corte cost. 15 aprile 2025, n. 44 (oggetto della News UM n. 57/2025).
(4) Conformi: Corte cost., 15 aprile 2025, n. 44 (oggetto della News UM n. 57/2025).
(5) Conformi: Corte cost., 15 aprile 2025, n. 44 (oggetto della News UM n. 57/2025) che ha ritenuto preferibile l’opzione ermeneutica che attribuisce stabilità alla legificazione, richiamando esigenze di linearità e coerenza dell’ordinamento.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
CONTRIBUTI e finanziamenti
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten