Stato legittimo degli immobili: nel Comune di Roma, per gli immobili ante 1967, l'anteriorità della costruzione non basta, occorre provare la licenza edilizia
Stato legittimo degli immobili: nel Comune di Roma, per gli immobili ante 1967, l'anteriorità della costruzione non basta, occorre provare la licenza edilizia
Stato legittimo degli immobili: nel Comune di Roma, per gli immobili ante 1967, l'anteriorità della costruzione non basta, occorre provare la licenza edilizia
Edilizia e urbanistica – Stato legittimo immobile – Immobili ante 1967 – Comune di Roma – Licenza edilizia – Onere della prova
Per gli immobili realizzati nel territorio del comune di Roma anteriormente al 1967, la legittimità urbanistico-edilizia dell'opera non può desumersi dalla sola anteriorità della costruzione, essendo necessario dimostrare il rilascio della licenza edilizia, il cui obbligo, in forza dell'art. 16 della legge n. 502 del 1907 e degli artt. 3 e 5 del regolamento edilizio approvato con R.D. n. 1522 del 1911, era previsto, dal 1912, per l'intero territorio comunale. (1).
Il collegio esclude che la mera preesistenza dell'immobile rispetto all'entrata in vigore della legge urbanistica del 1967 possa costituire prova della sua legittimità edilizia. Con specifico riguardo al comune di Roma, la sentenza ricostruisce l'evoluzione della disciplina edilizia, evidenziando come già dal 1912 fosse necessario il previo rilascio della licenza edilizia per le nuove costruzioni, senza più distinguere tra centro abitato e zone di espansione. Ne consegue che, ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile, incombe sul proprietario l'onere di provare l'esistenza del titolo edilizio richiesto dalla normativa allora vigente, non essendo sufficiente invocare la mera risalenza dell'edificazione o la sua anteriorità al 1967.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 8 ottobre 2024, n. 8032; sez. VI, 13 dicembre 2021, n. 8313
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
EDILIZIA e urbanistica
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten