Testimoni di giustizia: presupposti e limiti del sindacato giurisdizionale sulla non proroga del programma di protezione

Testimoni di giustizia: presupposti e limiti del sindacato giurisdizionale sulla non proroga del programma di protezione


Pubblica sicurezza – Sicurezza nazionale – Servizi di sicurezza – Testimoni di giustizia – Non proroga del programma di protezione – Presupposti

 

Le speciali misure di protezione riconosciute ai testimoni di giustizia hanno natura necessariamente temporanea e sono soggette a periodica verifica circa l'attualità e la gravità del pericolo, nonché circa l'idoneità delle misure adottate; è dunque legittima la delibera della Commissione centrale che, all'esito di un'adeguata istruttoria e sulla base dei concordi pareri delle competenti Autorità giudiziarie e di sicurezza, dispone la mancata proroga del programma di protezione in ragione dell'esaurimento degli impegni processuali del testimone di giustizia e del decorso del tempo. (1).



 

Pubblica sicurezza – Sicurezza nazionale – Servizi di sicurezza – Testimoni di giustizia – Sindacato giurisdizionale – Limiti

 

In materia di proroga, revoca o cessazione delle misure speciali di protezione in favore dei testimoni di giustizia, le determinazioni della commissione centrale sono espressione di valutazioni tecnico-discrezionali; pertanto, il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica di eventuali errori di fatto, travisamento, manifesta illogicità, irrazionalità o carenza istruttoria e non può estendersi alla sostituzione delle valutazioni dell'amministrazione con quelle del giudice. (2).




(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I-ter, 10 dicembre 2024, n. 22317.

(2) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I-ter, 5 gennaio 2026, n. 121.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

PUBBLICA sicurezza

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten