Accesso alla segnalazione che origina un'ispezione: contenuto conoscibile, identità del segnalante e regime whistleblowing
Accesso alla segnalazione che origina un'ispezione: contenuto conoscibile, identità del segnalante e regime whistleblowing
Accesso alla segnalazione che origina un'ispezione: contenuto conoscibile, identità del segnalante e regime whistleblowing
Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Segnalazione – Diniego integrale – Illegittimità
Il soggetto segnalato ha titolo a conoscere il contenuto della segnalazione, quali fatti siano stati ivi rappresentati e quale rapporto vi sia tra l’esposto e la conseguente attività amministrativa; però non ha, per ciò solo, titolo a conoscere anche l’identità dell’autore della segnalazione, se tale dato non sia necessario per soddisfare una specifica esigenza di tutela. Il punto di equilibrio consiste, dunque, nel garantire, da un lato, la conoscenza dell’identità del segnante se necessaria per soddisfare specifiche esigenze di tutela e, dall’altro, nel garantire l’anonimato del segnalante laddove la conoscenza della sua identità non sia necessaria per soddisfare specifiche esigenze di tutela. (1).
Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Whistleblowing – Segnalazione anonimizzata – Divieto assoluto di accesso
In tema di accesso ai documenti, la segnalazione acquisita e conservata in forma anonimizzata secondo la disciplina sul whistleblowing è sottratta all'accesso di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990 nonché agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33 del 2013, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.lgs. n. 24 del 2023, trattandosi di un divieto assoluto, non graduabile in relazione allo stato del procedimento né superabile mediante l'oscuramento dei soli dati identificativi del segnalante; il medesimo regime di tutela si estende, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del citato decreto, alla persona che abbia effettuato una segnalazione anonima, ove successivamente identificata e destinataria di ritorsioni. (2).
Nel caso in esame, il collegio conclude che la ricorrente allega, a giustificazione dell’interesse a conoscere anche l’identità del segnalante, un’asserita attività persecutoria nei suoi confronti, nonché il pregiudizio reputazionale e il disagio organizzativo che sarebbe derivato dalle verifiche ispettive, alle quali, peraltro, è conseguita non già l’irrogazione di sanzioni, ma solo la formulazione di prescrizioni. Tali allegazioni fondano quindi il diritto a conoscere solo il contenuto della segnalazione, ma non dimostrano che la conoscenza dell’identità dell’autore della segnalazione sia indispensabile ai fini della tutela di una situazione giuridica soggettiva.
In motivazione, sottolinea la sezione che: i) se la segnalazione è anonima, l’amministrazione può ben svolgere attività investigative per individuarne l’autore se la segnalazione stessa ha ad oggetto fatti e circostanze non corrispondenti al vero, nel qual caso potrebbero configurarsi i reati di diffamazione o finanche di calunnia; ii) se la segnalazione è nominativa, la presenza del nominativo del segnalante nel documento non rende il dato automaticamente ostensibile, perché la segnalazione può essere ostesa con oscuramento dell’identità del segnalante e degli elementi idonei ad identificarlo, salvo che l’istante dimostri un interesse specifico alla conoscenza di tali dati, come nel caso in cui risulti che la segnalazione ha ad oggetto fatti e circostanze non con corrispondenti al vero.
Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Segnalante – Anonimato – Limiti
Il diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, al contenuto di una segnalazione che abbia dato origine a un'attività di verifica incidente sulla sfera giuridica dell'istante non comporta, per ciò solo, il diritto alla conoscenza dell'identità del segnalante, la cui ostensione presuppone la dimostrazione di un interesse ulteriore e autonomo rispetto a quello relativo ai fatti rappresentati, quale la sussistenza di elementi circostanziati di falsità della segnalazione, di conflitto personale, di intento ritorsivo o concorrenziale, ovvero la prospettazione di un'azione nei confronti dell'autore non altrimenti surrogabile mediante la sola conoscenza del contenuto dell'esposto. (3).
(1) Conformi: Cons. di Stato, sez. VI, ord. 23 dicembre 2025, n. 10236; T.a.r. Piemonte, sez. II, 4 aprile 2025, n. 592; Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2025, n. 3958
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2025, n. 3958.
(3) Conformi: T.a.r. per il Veneto, sez. IV, 31 marzo 2026, n. 681; Cons. Stato, 16 febbraio 2026, n. 1199; T.a.r. per il Veneto, sez. I, 13 giugno 2025, n. 978; 6 luglio 2023, n. 995; Cons. Stato, sez. IV, 1° marzo 2022, n. 1450; T.a.r. per il Lazio, sez. I-quater, 3 febbraio 2023, n. 1919.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti
ATTO amministrativo
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten