Attività sindacale e limiti della libertà di espressione del militare
Attività sindacale e limiti della libertà di espressione del militare
Carabinieri e Corpo forestale – Illecito disciplinare – Sanzioni di corpo – Attività sindacale – Scriminante – Esclusione
La libertà di espressione riconosciuta ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non determina una deroga ai doveri derivanti dallo status di militare, dal giuramento prestato e dal rapporto gerarchico. Ne consegue che il militare - che spendendo la qualità di rappresentante sindacale renda pubbliche dichiarazioni concernenti il servizio del reparto, la sua efficienza, l'organizzazione ed aspetti legati a profili logistico-operativi, trattando materie estranee agli ambiti di competenza attribuiti dalla legge alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari - è assoggettabile a responsabilità disciplinare, senza che l'esercizio dell'attività sindacale possa assumere efficacia scriminante. (1).
La decisione afferisce ad un ricorso in appello proposto dall'amministrazione militare avverso la sentenza che aveva annullato una sanzione disciplinare di corpo irrogata a un sottufficiale dei carabinieri, rappresentante sindacale, per aver reso interviste televisive su attività di servizio e condizioni logistiche del proprio reparto, con critiche ad altre forze di polizia in relazione alla gestione dei flussi di stranieri irregolari. Il giudice d'appello ha accolto il gravame, ritenendo la condotta violativa dei doveri di cui agli artt. 713, 717 e 722 del decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e lesiva del prestigio dell'amministrazione.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 21 aprile 2026, n. 3116; sez. VI, 11 febbraio 2026, n. 1097; sez. II, 23 giugno 2025, n. 5455; 23 giugno 2024, n. 7732; sez. I, parere 27 giugno 2024, n. 827; C.g.a., sez. giur., 15 dicembre 2025, n. 1004.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
CARABINIERI e corpo forestale
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten