Cambio di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione: il decreto Salva-casa vale solo per le zone A, B e C, di cui all’art. 2 del d.m. 1444/1968
Cambio di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione: il decreto Salva-casa vale solo per le zone A, B e C, di cui all’art. 2 del d.m. 1444/1968
Cambio di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione: il decreto Salva-casa vale solo per le zone A, B e C, di cui all’art. 2 del d.m. 1444/1968
Edilizia e urbanistica – Mutamento di destinazione d'uso – Decreto Salva casa – Limiti
Ai sensi dell'articolo 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001 è sempre consentito il mutamento delle destinazioni d'uso tra le categorie a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale, salve diverse disposizioni degli strumenti urbanistici purché intervenute dopo il d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 2024 n. 105. Per gli immobili ubicati in zone diverse continuano invece a trovare applicazione le ordinarie regole urbanistiche, con la conseguenza che la modifica della destinazione d'uso comporta un diverso carico urbanistico ed è considerata nuova costruzione, e dunque è anche richiesto il permesso di costruire espresso, e non la mera SCIA. (1).
(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. II bis, 9 febbraio 2026, n. 2533 (che ha affermato ex professo che non trovano applicazione le disposizioni contrarie degli strumenti urbanistici, se precedenti alle modifiche al decreto "salva casa"; tale questione è richiamata solo incidenter tantum dalla sentenza in commento, in quanto comunque non rilevante in quel giudizio).
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
EDILIZIA e urbanistica, ABUSO EDILIZIO
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten