Stato legittimo dell'immobile: le informazioni catastali di primo impianto non prevalgono sugli altri elementi di prova
Stato legittimo dell'immobile: le informazioni catastali di primo impianto non prevalgono sugli altri elementi di prova
Stato legittimo dell'immobile: le informazioni catastali di primo impianto non prevalgono sugli altri elementi di prova
Edilizia e urbanistica – Stato legittimo immobile – Onere della prova – Elementi indiziari – Informazioni catastali di primo impianto
Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo di un immobile realizzato in epoca nella quale non era richiesto un titolo edilizio, l'onere della prova grava sul privato e può essere assolto anche mediante una pluralità di elementi indiziari, purché valutati unitariamente secondo il criterio del "più probabile che non". Le informazioni catastali di primo impianto, infatti, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, non sono assistite da un'efficacia probatoria privilegiata rispetto agli altri documenti indicati dalla medesima disposizione e devono essere apprezzate nell'ambito del complessivo quadro probatorio. (1).
Il Collegio ribadisce che l'onere di dimostrare lo stato legittimo dell'immobile incombe sul privato e che l'Amministrazione non è tenuta ad accertarne d'ufficio la regolarità urbanistico-edilizia. Tuttavia, quando la ricostruzione della destinazione d'uso originaria concerne immobili edificati nei primi decenni del Novecento, l'intensità dell'onere probatorio deve essere calibrata sulle peculiarità della fattispecie, ammettendosi il ricorso a un insieme di elementi indiziari idonei a ricostruire la situazione originaria con un grado di probabilità prevalente. Muovendo da tali premesse, il TAR osserva che l'art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, non attribuisce alcuna prevalenza alle informazioni catastali di primo impianto rispetto agli altri documenti probanti espressamente indicati dalla disposizione. Ne consegue che l'Amministrazione non può fondare le proprie determinazioni esclusivamente sulla scheda catastale di primo impianto, omettendo di confrontarla con ulteriori risultanze documentali provenienti anche dalla stessa Amministrazione, quali successivi accertamenti catastali, documentazione d'archivio, atti di compravendita, autorizzazioni amministrative o altri elementi storici convergenti, dai quali emerga, secondo il criterio del "più probabile che non", una diversa destinazione originaria dell'immobile. Nel caso di specie, la mancata valutazione unitaria del complessivo materiale probatorio ha determinato un difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.
(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. II-bis, 7 marzo 2025, n. 3423.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
EDILIZIA e urbanistica
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten