Permesso di costruire disapplicato dall'a.g.o.: responsabilità del comune e decorrenza del termine per l'azione risarcitoria

Permesso di costruire disapplicato dall'a.g.o.: responsabilità del comune e decorrenza del termine per l'azione risarcitoria


Responsabilità civile – Prescrizione e decadenza – Lesione dell'affidamento – Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Decorrenza – Permesso di costruire – Disapplicazione

 

Nelle azioni risarcitorie proposte per la lesione dell'affidamento incolpevole riposto dal privato nella legittimità di un provvedimento amministrativo favorevole (nella specie, di un permesso di costruire) disapplicato dal giudice ordinario, il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione risarcitoria non decorre dalla data di adozione del provvedimento, ma dal suo annullamento o disapplicazione, quando cioè l'illecito si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi, ivi compreso il danno. (1).


La sezione ha aggiunto che, qualora il provvedimento disapplicato dal giudice ordinario sia stato adottato anteriormente all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, all'azione risarcitoria si applica esclusivamente il termine di prescrizione quinquennale, e non il termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall'articolo 30, comma 3, c.p.a. (Cons. Stato, sez. VI, 24 marzo 2026, n. 2457).

 

Responsabilità civile – Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Affidamento incolpevole – Distanze legali

 

In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per lesione dell'affidamento incolpevole conseguente al rilascio di un titolo edilizio poi disapplicato dal giudice ordinario per violazione delle distanze legali tra costruzioni, lo standard di diligenza richiesto al privato istante ai fini della valutazione dell'incolpevolezza del proprio affidamento va modulato in ragione della sua qualità soggettiva, professionale o meno, e della complessità del quadro fattuale e giuridico sotteso all'intervento edilizio. (2).


Nella specie, il collegio ha escluso il concorso di colpa e la sussistenza di un affidamento colposo in capo alla persona fisica che, affidandosi al proprio tecnico progettista ed all'ufficio tecnico comunale, abbia confidato nella corretta qualificazione dell'intervento di rifacimento della copertura come non soggetto al rispetto delle distanze legali, trattandosi di violazione non agevolmente riconoscibile con l'ordinaria diligenza.


(1) Conformi: Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2025, n. 27856.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2023, n. 4523; sez. II, 13 giugno 2022, n. 4768; Cons. Stato, Ad. plen., 29 novembre 2021, n. 20 (in Foro it., 2022, III, 69, nonché oggetto della News UM n. 6 del 14 gennaio 2022).
Difformi: T.a.r. per il Lazio, sez. II-quater, 7 aprile 2025, n. 6907 secondo cui la violazione delle distanze legali rappresenta un vizio del permesso di costruire che il privato è in condizioni di rilevare usando l’ordinaria diligenza con conseguente esclusione di un affidamento incolpevole.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

RESPONSABILITÀ civile, contabile, amministrativa, alternativi

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten