Acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero e riparto di giurisdizione

Acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero e riparto di giurisdizione


Cittadinanza – Acquisto per nascita – Controversie relative all’accertamento dei presupposti – Riparto di giurisdizione – Giurisdizione ordinaria

 

In materia di acquisto della cittadinanza da parte dello straniero, le controversie relative all’accertamento dei presupposti per l’acquisto della cittadinanza italiana, quando non implicano esercizio di discrezionalità amministrativa ma soltanto la verifica di requisiti di legge, attengono a posizioni di diritto soggettivo e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, da individuarsi sulla base del petitum sostanziale, indipendentemente dalla formale impugnazione di atti amministrativi. (1).


Con la sentenza in rassegna, il T.a.r per il Lazio si è pronunciato, declinando la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario, sul ricorso proposto dalla Confederazione degli italiani nel mondo avverso la circolare ministeriale prot. n. 26185 del 28 maggio 2025, avente ad oggetto “Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, Disposizioni urgenti in materia di Cittadinanza. Prime istruzioni operative”. Segnatamente, la parte attrice contestava la cittadinanza degli “italiani per beneficio di legge”, categoria, che secondo la prospettazione offerta, sarebbe stata istituita illegittimamente dal Ministero dell’interno con l’avversata circolare, evidenziando che la legge n. 74/2025 non prevede alcuna nuova “categoria di soggetti” distinta da quella di “cittadini” italiani ex art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il collegio ha invece ritenuto che l’azione proposta miri a preservare, in ultima analisi, il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana dei minori stranieri o apolidi, di cui uno dei genitori è cittadino per nascita, ai sensi dell’art. 4, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 91/1992, disposizione che disciplina tutte ipotesi di acquisto della cittadinanza di diritto, sebbene condizionate - a differenza di quelle di cui all’art. 1 evocato dalla ricorrente - alla manifestazione di volontà dell’avente diritto, oltre che al ricorrere delle altre condizioni richieste dalla legge (tese, in ogni caso, a valorizzare il legame parentale dell’interessato). Sulla base di tale premessa, il T.a.r. ha concluso che la controversia afferisce ad una fattispecie di acquisto della cittadinanza che presuppone solo l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge, non rinvenendosi alcuna discrezionalità in capo all'amministrazione (come nel caso della cittadinanza per concessione), tale quindi da esorbitare dall’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

CITTADINANZA

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten