In appello il giudice amministrativo non può sanare le decadenze probatorie della pubblica amministrazione

In appello il giudice amministrativo non può sanare le decadenze probatorie della pubblica amministrazione


Giustizia amministrativa – Appello – Acquisizione di nuovi documenti – Limiti al potere istruttorio del giudice

 

Nel giudizio amministrativo d’appello la produzione di nuovi documenti, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., è ammessa soltanto quando il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero quando la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Anche la valutazione di indispensabilità deve essere compiuta tenendo conto della correlazione tra onere della prova e disponibilità della prova stessa. Ne consegue che il potere del giudice d’appello di acquisire d’ufficio nuove prove non è esercitabile quando la lacuna istruttoria sia interamente imputabile alla parte pubblica che aveva la piena disponibilità della documentazione, poiché il potere istruttorio può essere utilizzato per acquisire prove nuove, ma non per sanare decadenze probatorie già maturate nel giudizio di primo grado (1).




(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 10 dicembre 2004, n. 14: "il divieto sancito dal terzo comma dello stesso art. 345 c.p.c., per unanime convinzione, opera anche nel confronti della pubblica Amministrazione".
 


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten