Sul trasferimento a domanda dei militari della Guardia di finanza in possesso di particolari specializzazioni, qualifiche ed abilitazioni

Sul trasferimento a domanda dei militari della Guardia di finanza in possesso di particolari specializzazioni, qualifiche ed abilitazioni


Guardia di finanza – Trasferimento e assegnazione – Trasferimento a domanda – Pianificazione annuale – Militari appartenenti al contingente ordinario – Militari in possesso di specializzazioni – Distinzione

 

Per i militari, il trasferimento a domanda trova normalmente attuazione attraverso procedure periodiche e pianificate di mobilità, volte a contemperare le esigenze funzionali dell’Amministrazione con quelle dei singoli interessati; per quanto concerne in particolare la Guardia di finanza, tale procedura è costituita dal “Piano nazionale degli impieghi per bandi – anno 2022", disciplinato dalla circolare del Comando generale n. 136672/1240 del 10 maggio 2022, che distingue nettamente tra militari appartenenti al contingente ordinario e militari in possesso di specializzazioni, qualifiche ed abilitazioni. Per i primi, il posizionamento in graduatoria ha rilievo tendenzialmente decisivo, dovendo l’eventuale diniego al trasferimento fondarsi su autonome e specifiche ragioni ostative. Per i secondi, il bando medesimo prevede un duplice ordine di condizioni: la collocazione utile in graduatoria e, soprattutto, il parere favorevole del competente “organo tecnico” che assume, di conseguenza, carattere vincolante  (1).


 

Guardia di finanza – Trasferimento e assegnazione – Trasferimento a domanda – Pianificazione annuale – Graduatoria – Limitata vincolatività – Sindacato giudice amministrativo – Limiti

 

Per i militari in possesso di specializzazioni, qualifiche ed abilitazioni, il parere negativo del competente organo tecnico è ostativo al trasferimento indipendentemente dalla posizione del militare in graduatoria, che assume rilievo solo in caso di esito positivo della verifica tecnico-funzionale; tale valutazione tecnica è sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, né la contraddittorietà tra il parere negativo dell’organo tecnico e quello favorevole espresso dal Comando regionale è, di per sé, indice di illegittimità del parere negativo in questione. Infatti, la divergenza non integra un vizio del procedimento ma riflette la diversa prospettiva delle rispettive valutazioni: il Comando regionale esprime un giudizio limitato alla propria organizzazione locale, mentre la valutazione tecnico-funzionale complessiva compete all’ufficio a ciò preposto presso il Comando generale, unico titolare della visione d’insieme sull’impatto del trasferimento sulle sedi coinvolte e sulle esigenze del comparto nel suo complesso (2).


Il Consiglio di Stato, preliminarmente, ha ricordato che nell’ambito del rapporto d’impiego del personale militare, il trasferimento avviene, di regola, d’autorità; accanto a tale figura si colloca il trasferimento a domanda, nel quale assumono rilievo preminente le esigenze personali e familiari dell’istante. In questa ipotesi, l’interesse pubblico non viene meno, ma opera quale limite esterno di compatibilità: l’istanza di trasferimento può essere accolta solo ove la sua soddisfazione non determini un pregiudizio concreto e specifico alle esigenze organizzative dell’Amministrazione. Per quanto concerne la Guardia di finanza, il piano nazionale distingue nettamente tra militari appartenenti al contingente ordinario e militari in possesso di specializzazioni, qualifiche ed abilitazioni; e la ratio di tale distinzione è molto chiara: nei comparti ad alta specializzazione – come il comparto aereo, caratterizzato da rilevanti investimenti finanziari e temporali sia nella formazione del personale, che nei mezzi e nei sistemi impiegati – l’interesse pubblico al mantenimento della piena operatività dei reparti non può essere adeguatamente presidiato dal solo meccanismo della graduatoria ma necessita di una valutazione tecnica ulteriore, che tenga conto delle specifiche competenze del personale, delle abilitazioni in concreto possedute, delle linee di volo operanti presso le sedi interessate e delle complessive esigenze operative. Ecco perché per tali militari la posizione utile in graduatoria non basta, ed occorre anche il parere favorevole (vincolante) dell’organo tecnico. Tale parere è sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2022, n. 8525


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere, TRASFERIMENTO

GUARDIA di finanza

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten