Le indennità per il personale militare trasferito d’autorità: fattispecie, regole e casistica
Le indennità per il personale militare trasferito d’autorità: fattispecie, regole e casistica
Militare – Trasferimento e assegnazione – Ordine militare – Indennità – Presupposti – Concorso riservato
Sussiste il diritto del militare al percepimento dell’indennità di cui all’art. 1, comma 1, l. n. 86 del 29 marzo 2001, in caso di trasferimento d’autorità ad altra sede di servizio - distante più di 10 chilometri e sita in un comune diverso da quello di provenienza in cui prestava servizio come sergente - dopo aver superato il concorso per ufficiali e svolto il corso formativo, quando si tratti di concorso riservato al personale militare che, perciò, non ha determinato, esclusivamente a tali fini, alcun effetto novativo del rapporto di lavoro. (1)
Consiglio di Stato, sezione II, 12 marzo 2026, n. 2046 – Pres. Poli, Est. Addesso
Militare – Trasferimento e assegnazione – Ordine militare - Indennità – Presupposti – Consenso del lavoratore – Irrilevanza
È illegittimo il provvedimento di diniego di spettanza dell’indennità per trasferimento d’autorità, per soppressione o dislocazione del reparto, ad altra sede di servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, l. n. 86 del 29 marzo 2001, stante l’irrilevanza delle dichiarazioni di consenso del lavoratore al trasferimento “senza oneri” per l’amministrazione su moduli precompilati, che non determinano mutamento della natura del trasferimento né costituiscono remissione del debito, ma solo acquiescenza rispetto alla sede di destinazione. (2)
Militare – Trasferimento e assegnazione – Ordine militare – Soppressione del reparto - Indennità – Presupposti – Comune non confinante
L’indennità per trasferimento d’autorità, per soppressione o dislocazione del reparto, ad altra sede di servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, l. n. 86 del 29 marzo 2001, può essere riconosciuta solo se la sede di destinazione, oltre ad essere distante più di 10 chilometri, sia anche situata in un comune non confinante con quello che ospita la sede di provenienza, dovendosi, da un lato, interpretare l’aggettivo “limitrofo” utilizzato dal legislatore come sinonimo di “confinante” e, dall’altro, dovendosi escludere la rilevanza della circoscrizione territoriale di competenza relativa alla sede di provenienza. (3)
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 9 maggio 2025, n. 3968; 5 dicembre 2023, n. 10534; 25 gennaio 2023, n. 875; 4 agosto 2022, n. 6838; Ad. plen., 29 gennaio 2016, n. 1 (in Foro it., 2016, III, 338); non costituiscono precedenti difformi Cons. Stato, sez. II, 5 luglio 2023, n. 6567; 22 novembre 2021, n. 7789; 7 maggio 2021, n. 3580, poiché in tali casi il ricorrente aveva sì partecipato ad un concorso pubblico con quota riservata al personale militare, ma era risultato vincitore fuori dalla quota di riserva.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 11 dicembre 2025, n. 9766; 27 maggio 2025, n. 4633; 18 aprile 2025, n. 3420; 2 ottobre 2024, n. 7924; sez. I, parere 16 maggio 2024, n. 621; sez. II, 1° marzo 2023, n. 2204; 29 novembre 2022, n. 10529; Ad. plen. 29 gennaio 2016, n. 1 (in Foro it., 2016, III, 338).
(3) Conformi: Con riferimento alla rilevanza del comune e non della circoscrizione territoriale di competenza relativa alla sede di provenienza Cons. Stato, sez. II, 3 febbraio 2025, n. 830; 22 dicembre 2023, n. 11162; 23 gennaio 2023, n. 743; sez. IV, 20 settembre 2018, n. 5467; con riferimento all’assimilazione tra comune limitrofo e comune confinante Cons. Stato, sez. II, 22 dicembre 2023, n. 11162; 26 giugno 2023, n. 6219.
Difformi: ritengono, seppur in via di obiter dictum, che la sede limitrofa non debba intendersi necessariamente come confinante Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2026, n. 1293; sez. II, 3 febbraio 2025, n. 830.
Con le due sentenze di cui alle massime – la prima delle quali ha anche ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna del Ministero della difesa appellante alla sanzione di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a. – la sezione ha ricostruito il quadro normativo ed ermeneutico relativo alle indennità che spettano ai militari in caso di trasferimento d’autorità.
Quanto all’indennità per trasferimento d’autorità (Cons. Stato, sez. II, n. 810 del 2026; n. 3968 del 2025; n. 830 del 2025; sez. I, parere n. 621 del 2024; n. 339 del 2024; sez. II, n. 11162 del 2023; n. 10534 del 2023; n. 7605 del 2023; n. 6567 del 2023; n. 6219 del 2023; n. 5741 del 2023; n. 4841 del 2023; n. 875 del 2023; n. 743 del 2023; n. 6838 del 2022; n. 7789 del 2021; n. 3580 del 2021; n. 2151 del 2020; n. 2832 del 2020; sez. IV, n. 5467 del 2018; Ad. plen., n. 1 del 2016 (in Foro it., 2016, III, 338); Ad. plen., n. 23 del 2011 (in Foro it., 2012, III, 252):
a) l’art. 1, l. n. 86 del 29 marzo 2001, reca una previsione generale, relativa al trasferimento d’autorità “ordinario”, ossia da una sede di servizio ad un’altra (comma 1) e una previsione speciale e più restrittiva, relativa al trasferimento d’autorità “per soppressione o dislocazione di sede” (comma 1 bis, introdotto dall’art. 1, comma 163, l. n. 228 del 24 dicembre 2012);
b) la ratio della norma è quella di sovvenire ai disagi personali e familiari legati ai trasferimenti di sede di speciali categorie di personale statale (fisiologicamente destinato a frequenti avvicendamenti) e, in particolare, del personale militare – in relazione al quale il trasferimento d’autorità, assumendo la veste di un vero e proprio ordine militare ex art. 976 del d.lgs. n. 66 del 2010, finisce per accentuarne l’onerosità quantomeno sotto il profilo giuridico;
c) gli elementi costitutivi del diritto di credito alla corresponsione della indennità di trasferimento “ordinaria” sono: i) un provvedimento di trasferimento d’ufficio; ii) una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre dieci chilometri; iii) l’ubicazione della nuova sede in un comune diverso;
c1) il requisito della distanza chilometrica, pur non essendo contemplato dall’art. 1, l. n. 86 del 2001, rimane comunque necessario, al pari di quanto accadeva sotto la disciplina previgente (art.1, comma 1, l. n. 100 del 10 marzo 1987), perché la disposizione richiama, in modo esplicito, il trattamento economico di missione, il quale è tuttora subordinato, indiscutibilmente, al requisito della distanza minima di dieci chilometri;
c2) l’art. 1, l. n. 86 del 2001, nell’incrementare sensibilmente il trattamento economico collegato al trasferimento d’autorità, ha, tuttavia, introdotto una disciplina più restrittiva rispetto a quella precedente richiedendo, accanto alla distanza chilometrica superiore a dieci chilometri, l’ulteriore requisito costituito dal trasferimento in un diverso comune;
c3) non viene in rilievo un provvedimento di trasferimento d’autorità e non sorge, di conseguenza, il diritto all’indennità in caso di assegnazione alla prima sede di servizio al termine del corso addestrativo (art. 976 del d.lgs. n. 66 del 2010), di assegnazione solo temporanea ad altra sede di servizio, ovvero, atteso il carattere novativo del rapporto, nel caso di superamento di concorso pubblico con il conferimento di posti di ruolo non rientranti nella quota riservata al personale militare già in servizio;
d) la soddisfazione in via esclusiva o primaria dell’interesse pubblico qualifica, sul piano pubblicistico, il trasferimento come d’autorità, ai sensi dell’art. 976, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 e connota, sul piano privatistico, la causa concreta dell’attribuzione patrimoniale, ad esso inscindibilmente connessa, quale compensazione di un sacrificio aliunde imposto;
e) la previsione dell’art. 1, comma 1 bis, l. n. 86 del 2001 ha natura innovativa e si applica alle sole movimentazioni del personale posteriori alla data del 1° gennaio 2013, come disposto dall’ art. 1, comma 561, della l. n. 228 del 2012 se mettiamo tutto all’inizio ci possiamo risparmiare di indicare i precedenti per ogni singola proposizione
f) in relazione al profilo sub c1), la distanza chilometrica si determina tra le sedi dei reparti (o uffici) di appartenenza, da misurarsi in base all’ordinaria percorrenza stradale, in quanto criterio più coerente, rispetto alla distanza delle sedi comunali, con la funzione di ristoro al disagio assolta dall’indennità in questione;
g) in relazione al profilo sub c2), l’indennità può essere riconosciuta solo nel caso in cui la sede di destinazione, oltre che distante più di dieci chilometri, non sia limitrofa a quella soppressa;
g1) per sede limitrofa deve intendersi quella posta in un comune limitrofo cioè confinante e non farsi riferimento alla circoscrizione territoriale di competenza confinante con un’altra, tenuto conto che, allo stato, non risulta esistente nell’ordinamento militare, a livello regolamentare o organizzativo, una individuazione o qualificazione delle sedi da considerare limitrofe;
g2) il criterio sub g1) è preferibile in quanto: i) si trattano in modo omogeneo situazioni analoghe e non introduce differenziazioni irragionevoli nell’ambito dei trasferimenti di autorità disciplinati dall’art. 1, mentre, seguendo l’opposto orientamento basato sul carattere limitrofo dell’ufficio, il trasferimento d’autorità “ordinario” seguirebbe la regola dei “comuni differenti”, mentre il trasferimento d’autorità per soppressione del reparto seguirebbe la regola delle “circoscrizioni confinanti”; ii) il criterio della circoscrizione territoriale sarebbe praticabile solo nel caso di reparti aventi una ben definita circoscrizione di competenza;
g3) l’espressione, contenuta nel comma 1 bis, “sede di servizio non limitrofa” equivale a “sede di servizio situata in un comune non confinante”, avendo il legislatore utilizzato l’aggettivo limitrofo come sinonimo di confinante, in quanto ritenuto più appropriato, sul piano lessicale, per indicare la sede di servizio, la quale non è contrassegnata, a differenza dell’ente territoriale, da confini geografici, ma da confini amministrativi, secondo l’ordinario riparto di competenza per territorio;
h) in relazione al profilo sub c3):
h1) è escluso il diritto all’indennità allorché il passaggio al grado superiore, a cui consegue il trasferimento, discenda dal superamento di un concorso pubblico, con il conferimento di posti di ruolo non rientranti nella quota riservata al personale militare, poiché il superamento del concorso determina la novazione del rapporto di impiego e la successiva assegnazione di sede va qualificata propriamente come prima assegnazione, d’autorità;
h2) l’indennità deve essere riconosciuta nel caso in cui il trasferimento discenda dal superamento di un corso o concorso riservato o parzialmente riservato al personale militare (in quest’ultimo caso, a condizione che il posto in ruolo conseguito appartenga alla quota di riserva), non potendosi ravvisare, sempre ai fini di interesse, una soluzione di continuità tra il precedente e il nuovo servizio;
i) quindi, nelle seguenti ipotesi il diritto all’indennità non sorge:
i1) in caso di prima assegnazione alla sede di servizio al termine del corso di formazione, ai sensi dell’art. 976 del d.lgs. n. 66 del 2010, ovvero in caso di superamento di un concorso totalmente pubblico o di concorso parzialmente riservato con riguardo a posti non compresi nella riserva;
i2) in caso di trasferimento a seguito di una scelta libera e volontaria del militare, in quanto motivata da ragioni di natura personale, economica o professionale, quale la risposta ad un interpello, la domanda di impiego presso enti od organismi internazionali oppure l’adesione ad una procedura selettiva per il trasferimento ad una regione diversa da quella di servizio, senza indicazione precisa della sede;
i3) nel caso di temporaneità dell’assegnazione (es. per l’assolvimento del mandato elettorale) che non determini un mutamento definitivo di sede, ovvero nel caso in cui il trasferimento sia imposto direttamente dalla legge (configurando un atto dovuto per l’amministrazione) per ragioni riconducibili esclusivamente alla sfera del lavoratore, quale il trasferimento per incompatibilità elettorale;
i4) nel caso in cui al provvedimento di trasferimento non segua, per qualsivoglia ragione, l’effettiva concreta presa di servizio presso la sede di destinazione, sebbene il militare sia stato assunto, sul piano contabile ed ammnistrativo, in c.d. “forza effettiva” alla medesima;
i5) in caso di trasferimento per soppressione di sede successivamente al 1° gennaio 2013, allorché la sede di destinazione sia ubicata in comune confinante (cioè limitrofo) oppure, pur essendo ubicata in un comune non confinante (cioè non limitrofo), la distanza sia inferiore a dieci chilometri da calcolarsi secondo il criterio della distanza tra sedi;
i6) in caso di trasferimento d’autorità “ordinario” allorché la sede di destinazione, pur ubicata in un comune diverso (confinante o non confinante), disti meno di dieci chilometri da quella di provenienza, da calcolarsi secondo il criterio della distanza tra sedi;
i7) in via generale e residuale, in tutti i casi in cui il mutamento di sede non origini da una scelta esclusiva dell’amministrazione per la miglior cura dell’interesse pubblico, tendendo anche conto della causa concreta dell’indennità, la quale è un credito pecuniario di fonte legale volto alla compensazione del disagio per un trasferimento imposto e non un ausilio economico di stampo solidaristico, irragionevolmente garantito ai soli pubblici dipendenti in qualunque ipotesi di mutamento della sede lavorativa;
infine, sul piano processuale e degli effetti delle decisioni giurisdizionali, si specifica che l’accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di diniego di spettanza dell’indennità per trasferimento d’autorità, per soppressione o dislocazione, ad altra sede di servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, l. n. 86 del 29 marzo 2001, non determina l’automatico riconoscimento del diritto all’indennità, essendo demandato all’amministrazione, in sede conformativa, il concreto e puntuale accertamento circa l’effettiva sussistenza dei cumulativi elementi costitutivi del diritto, quali l’ubicazione della sede di destinazione in un comune non confinante rispetto a quello della sede soppressa e che la prima disti almeno dieci chilometri, da misurarsi secondo il criterio della sede di servizio e il parametro della normale percorrenza stradale, dalla seconda.
Quanto alle ulteriori indennità spettanti in caso di trasferimento d’autorità, ai sensi degli artt. 19 e 21 della l. n. 836 del 1973 (indennità di prima sistemazione, indennità per il trasporto di mobili e masserizie), la quale è stata attuata con i decreti di recepimento dei provvedimenti di concertazione e degli accordi sindacali (per le Forze armate, gli artt. 12 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, 8 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, 8 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, 7 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 255; per le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, gli artt. 37 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, 25 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, 40 e 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395), si rileva (Cons. Stato, sez. II, n. 8138 del 2022; n. 4564 del 2022; sez. IV, n. 218 del 2019; sez. VI, n. 4371 del 2012, sez. IV; 8030 del 2006, sez. VI, n. 1257 del 1999):
j) per entrambe si rileva che:
j1) hanno natura accessoria e dipendente rispetto all’indennità di trasferimento d’ufficio, sicché ove non sorga il diritto alla seconda - per difetto dei presupposti di cui all’art. 1 della l. n. 86 del 2001- non può sorgere nemmeno il diritto alle prime;
j2) sono comunque distinte ed autonome rispetto all’indennità per trasferimento d’ufficio, trovando fondamento in specifiche disposizioni di legge che le assoggettano a presupposti ulteriori, i quali si cumulano con quelli dell’indennità di cui all’art. 1 della l. n. 86 del 2001;
j3) essendo accessorie ma distinte, il riconoscimento dell’indennità di trasferimento non ne comporta l’automatico riconoscimento, essendo l’amministrazione sempre onerata dell’indagine in ordine alla sussistenza degli ulteriori presupposti cui sono per legge subordinate;
k) quanto specificamente all’indennità per il trasporto di mobili e masserizie:
k1) l’onere a carico dell’amministrazione - che, ove non disponga di mezzi idonei, è tenuta a stipulare apposite convenzioni - è incrementato fino a 120 quintali;
k2) il personale militare trasferito all’estero può optare per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all’estero;
k3) in caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l’incarico l’indennità è riconosciuta per il trasporto da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell’ambito dello stesso comune;
l) quanto specificamente all’indennità di prima sistemazione:
l1) il personale trasferito d’autorità che, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove previsto, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell’alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi;
l2) al personale con famiglia a carico trasferito d’autorità che non fruisca dell’alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall’amministrazione, è dovuta in un’unica soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un emolumento di euro 1.500,00; tale indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito;
l3) al personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l’alloggio privato può, al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l’indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici mesi; tale opzione può essere esercitata una sola volta;
l4) in caso di impossibilità di rinvenimento di un alloggio nella nuova sede di servizio, l’indennità è riconosciuta anche in caso di trasferimento in un comune viciniore distante 90 chilometri (anziché 30 chilometri, come previsto dall’art. 22 l. n. 836 del 1973);
l5) è necessario l’effettivo mutamento della residenza o del domicilio del dipendente, da solo o con la sua famiglia, e tale evenienza vale ad indennizzare forfetariamente il medesimo delle maggiori spese sostenute per reperire ed avviare una nuova sistemazione, potendo essere riconosciuta solo nei casi tassativi previsti dalla legge (in particolare, laddove il dipendente non fruisca di alloggio di servizio o di indennità di alloggio);
l6) non spetta il beneficio in caso trasferimento per operazioni di cooperazione e difesa svolte nell’ambito di un’organizzazione internazionale, le quali, per loro stessa natura, hanno carattere temporaneo e provvisorio e, quindi, concretizzano un invio in missione e non un trasferimento d’autorità;
l7) il diritto è soggetto al termine di prescrizione quinquennale contemplato dall’art. 2, comma 1, del r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295, al pari dell’indennità di trasferimento d’autorità, il cui dies a quo va individuato in ogni scadenza di pagamento successiva al trasferimento;
m) infine, sul piano processuale e degli effetti delle decisioni giurisdizionali, si specifica che l’accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di diniego di spettanza dell’indennità per trasferimento d’autorità, per soppressione o dislocazione, ad altra sede di servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, l. n. 86 del 29 marzo 2001, comporta che l’amministrazione sia tenuta, in sede conformativa, a valutare la sussistenza anche dei presupposti (aggiuntivi) relativi alle ulteriori indennità richieste e previsti dalle specifiche fonti normative (indennità di prima sistemazione, indennità per il trasporto di mobili e masserizie), le quali però, stante la loro natura accessoria all’indennità per trasferimento d’autorità, non spettano in ogni caso ove non sussistano i presupposti per il riconoscimento di quest’ultima.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
MILITARE
IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere, TRASFERIMENTO
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten