VIA e PNRR: rimessione al Consiglio dei ministri, obbligo di provvedere, interesse del privato e sindacato limitato sugli atti di alta amministrazione
VIA e PNRR: rimessione al Consiglio dei ministri, obbligo di provvedere, interesse del privato e sindacato limitato sugli atti di alta amministrazione
VIA e PNRR: rimessione al Consiglio dei ministri, obbligo di provvedere, interesse del privato e sindacato limitato sugli atti di alta amministrazione
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Ambiente – VinCA – Rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Termine di conclusione del procedimento
In caso di rimessione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del contrasto tra amministrazioni dello Stato ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400 s.m.i., in un procedimento in materia di valutazione d’impatto ambientale per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili rientranti nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., che costituisce principio generale dell’azione amministrativa ai sensi del principio di buon andamento ex art. 97 Cost. e dell’analogo principio presente sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sicché, pur tenendo conto della complessità e della delicatezza della valutazione che tale organo è chiamato a compiere, il procedimento non può legittimamente protrarsi sine die. (1).
In motivazione, la sezione sottolinea come il soggetto privato che ha presentato un’istanza di valutazione d’impatto ambientale per la realizzazione di un impianto di energia da fonti rinnovabili ha un interesse legittimo affinché il provvedimento sia concluso, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990 s.m.i., con un provvedimento espresso anche nel caso in cui la questione sia rimessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2-bis l. n. 400 1988 s.m.i.
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Atto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Natura
Nel procedimento in materia di valutazione d’impatto ambientale per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili rientranti nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l’atto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2-bis, legge 23 agosto 1988, n. 400, ha natura di atto di alta amministrazione ed è pertanto sindacabile da parte del giudice amministrativo, in relazione ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza e palese contraddittorietà. (2).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
ENERGIA elettrica ed energia in genere, ENERGIA rinnovabile
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten