Sulla natura abusiva della chiusura della pergotenda comportante aumento di volumetria
Sulla natura abusiva della chiusura della pergotenda comportante aumento di volumetria
Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione – Pergotenda – Abusività
Per valutare il carattere abusivo di un’opera edilizia occorre porla in relazione con il contesto immobiliare in cui s’inserisce, in modo da apprezzarne l’impatto complessivo sul territorio; pertanto, è legittima l'ordinanza di demolizione riferita all'istallazione sine titulo di una vetrata, posta a chiusura di una pergotenda insistente su uno spazio già chiuso su tre lati, comportante pertanto la chiusura totale, con conseguente aumento di volumetria. (1).
La sezione pertanto ha riformato la sentenza di prime cure che per contro aveva annullato l'ingiunzione di demolizione ritenendo che la vetrata in questione, in quanto scorrevole su binari ed installata solo per un lato della pergotenda, non conduceva ad una chiusura permanente dell’area da essa interessata, che restava immutata nei suoi tratti essenziali (in particolare sagoma, superficie utile a fini commerciali, volume), né tantomeno ne comportava una indebita estensione o un incremento e non conduceva a una diversa ed ulteriore utilizzazione dell’area interessata dalla pergotenda, già destinata alla ristorazione. Nella fattispecie il Comune aveva ordinato all’appellato, già ricorrente in prime cure, quale proprietario, committente e responsabile dell’abuso edilizio, la demolizione o rimozione della installazione su una parte del perimetro della pergotenda autorizzata con permesso di costruire di una vetrata mobile scorrevole su binari, la quale, comportando la chiusura della superficie interessata dalla pergotenda, concretizzava una nuova volumetria realizzata in assenza del necessario titolo edilizio.
(1) Conformi: Quanto alla prima parte della massima: ex multis, Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8420; sul carattere abusivo della pergotenda comportamente aumento di volumetria: T.a.r. per il Lazio, sez. II bis, 14 dicembre 2023, n. 19001; Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2022, n. 3321; T.a.r. per il Piemonte, sez. II, n. 4 aprile 2022, n. 318, secondo le quali è in ragione dell'inesistenza di uno spazio chiuso , stabilmente configurato, che l'insieme formato da tenda e struttura di sostegno non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
EDILIZIA e urbanistica, ORDINE di demolizione
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten