Abuso di posizione dominante di Poste Italiane s.p.a., "e-substitution" e "margin squeeze"
Abuso di posizione dominante di Poste Italiane s.p.a., "e-substitution" e "margin squeeze"
Concorrenza – Abuso di posizione dominante – E–substitution – Sostituzione della corrispondenza tradizionale con comunicazioni digitali
Il fenomeno della cosiddetta "e-substitution" (ovvero la sostituzione della corrispondenza tradizionale con comunicazioni digitali come e-mail e pec) non esclude la sussistenza di un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE. La contrazione quantitativa di un mercato (nella specie, dei servizi postali), per effetto della sostituzione con altre forme di comunicazione più veloci ed economiche, non comporta automaticamente il ridimensionamento della posizione, del potere e dell'incidenza dell'operatore dominante sullo stesso; pertanto, anche in un mercato in declino, le condotte volte a ostacolare la concorrenza rimangono sanzionabili qualora un operatore sfrutti il proprio vantaggio strutturale per escludere i concorrenti. (1).
Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Margin squeeze – Compressione dei margini
Il "margin squeeze" (compressione dei margini) è un tipico abuso di posizione dominante che si verifica allorquando un’impresa verticalmente integrata (presente in più fasi della filiera) vende un input essenziale ai suoi concorrenti ad un prezzo economicamente insostenibile, impedendo di fatto la concorrenza nel mercato a valle. L’input venduto dall’operatore verticalmente integrato agli altri operatori deve essere essenziale ed economicamente insostenibile per competere nel mercato a valle e, in tal modo, l’impresa dominante sfrutta la sua posizione per escludere la concorrenza, imponendo condizioni svantaggiose. (2).
Nella fattispecie, la strategia escludente è consistita nel limitare l’offerta ai concorrenti, nel mercato in cui gli stessi non avevano una propria rete di recapito, al servizio di "posta massiva" - qualitativamente inferiore, perché privo di tracciatura, ed economicamente più oneroso del servizio di "posta time" - e nell’offrire ai clienti finali, per la stessa tipologia di invii, il servizio "posta time" (che, avendo la “tracciatura”, è qualitativamente superiore) a prezzi più contenuti rispetto a quelli della "posta massiva", con conseguente compressione dei margini per i concorrenti anche nel mercato finale, essendo state rese le offerte formulate da Poste Italiane ai clienti finali non replicabili dal punto di vista economico.
Autorità amministrative indipendenti – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Complementarietà – Alternatività
In materia di servizi postali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Autorità antitrust) operano in un rapporto di complementarietà e non di alternatività. Mentre l'AGCOM interviene "a monte" dettando regole generali per conformare gli assetti di mercato ai principi della concorrenza, l'Autorità antitrust interviene "a valle" per accertare e sanzionare le concrete condotte degli operatori economici che ostacolano lo svolgimento della libera concorrenza nei mercati. (3).
Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Sostituibilità tra servizi –Valutazione – Fungibilità economica – Sostituibilità verticale
Ai fini della perimetrazione del mercato rilevante del prodotto, la sostituibilità tra servizi deve essere valutata non solo in termini di identità tecnica, ma anche di fungibilità economica per la clientela finale. In presenza di servizi differenziati verticalmente (nella specie, "posta massiva" e "posta time"), l'appartenenza al medesimo mercato merceologico è configurabile in virtù di una sostituibilità unilaterale: essa ricorre qualora il servizio di qualità superiore sia offerto a condizioni tali da soddisfare la medesima esigenza d'uso della clientela business a prezzi non significativamente distanti da quelli del servizio base, rendendo la distinzione tra i prodotti irrilevante per le scelte d'acquisto e funzionale a una strategia escludente. (4).
Nella decisione in rassegna si è chiarito che la sostituibilità nel mercato dei prodotti o dei servizi può essere sia bilaterale che unilaterale, dipendendo dalla forma specifica di mercato e dalla natura dei beni. Nella sostituibilità bilaterale, i consumatori percepiscono i beni come fungibili, mentre nella sostituibilità unilaterale, i consumatori preferiscono un bene all’altro (nel caso di specie, il cliente finale preferisce verosimilmente il servizio "posta time" a quello di "posta massiva"), ma possono essere indotti a cambiare in base alle condizioni, come il prezzo di vendita. La sostituibilità bilaterale, quindi, riguarda i beni omogenei ed è tipica della concorrenza perfetta, mentre la sostituibilità unilaterale riguarda beni differenziati ed è tipica dei mercati con concorrenza non perfetta, ma caratterizzati da monopolio o, come nella fattispecie in esame, da oligopolio.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: in parte: Corte di giustizia UE, sez. III, 25 marzo 2021, causa 165-19 P, secondo cui l’impresa detentrice di un’infrastruttura indispensabile per competere nei mercati a valle deve consentire ai concorrenti che lo richiedano di utilizzarla a condizioni eque e non discriminatorie.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
Veröffentlichungsjahr:
2026
Sachbereich:
CONCORRENZA, ABUSO di posizione dominante
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten