L’attività del Commissario ad acta è di tipo giurisdizionale ed è sottoposta al controllo di merito del giudice amministrativo

L’attività del Commissario ad acta è di tipo giurisdizionale ed è sottoposta al controllo di merito del giudice amministrativo


Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Commissario ad acta – Ausiliario del giudice – Natura dei poteri esercitati

Il commissario ad acta ha natura di ausiliario del giudice (dal quale mutua ogni proprio potere e in vece del quale provvede) e l’adozione di provvedimenti da parte di questo trova il suo momento genetico nella sentenza, ai fini dell’effettività della tutela giurisdizionale. Pertanto, anche nell’adozione di provvedimenti in luogo dell’amministrazione, il commissario ad acta esercita un’attività di tipo giurisdizionale, assoggettata al controllo di merito sulle scelte fatte da parte del giudice dell’ottemperanza, in base al combinato disposto degli artt. 114, comma 6, e 134, comma 1, lett. a), c.p.a.  (1).




(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 10 febbraio 2025, n. 1092; sez. VII, 22 novembre 2024, n. 9365.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten