Sul parere tardivo della Soprintendenza in materia di VIA

Sul parere tardivo della Soprintendenza in materia di VIA


Ambiente – VIA – Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Soprintendenza – Parere – Tardività – Silenzio assenso – Esclusione.

In materia di valutazione di impatto ambientale, il parere del Ministero della cultura reso oltre il termine previsto dall'art. 25, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non è per ciò solo inesistente o inefficace, né determina la formazione del silenzio-assenso. Difatti, in materia di VIA l'articolo 25, comma 7, non richiama, così precludendone l'applicazione nei casi da essa contemplati, l’art. 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre la previsione del potere sostitutivo di cui al comma 2-quater è incompatibile con la formazione del silenzio assenso. (1).




(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 867.
Difformi: T.a.r. per la Puglia, sez. II, 11 dicembre 2023, n. 1429.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

AMBIENTE, V.A.S., V.I.A., V.I.N.C.A

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten