Sulla individuazione, da parte delle regioni, delle aree idonee all’istallazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile

Sulla individuazione, da parte delle regioni, delle aree idonee all’istallazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile


Energia elettrica e energia in genere – Energia rinnovabile – Impianti fotovoltaici – Aree idonee – Individuazione – Poteri regionali - Limiti


Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, l’esercizio del potere legislativo e regolamentare delle regioni in materia di individuazione delle aree idonee è subordinato all’emanazione di specifici decreti ministeriali, e da adottare previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni; sino all’emanazione dei decreti, non v’è alcuno spazio di intervento della regione  ma trova diretta ed automatica applicazione il regime previsto dallo stesso art. 20, comma 8, che reca la qualificazione ex lege delle aree idonee. Pertanto, è illegittima la delibera regionale con cui si fissa una disciplina transitoria delle aree idonee e non idonee all’istallazione degli impianti fotovoltaici. (1).


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 466 del 2025.


Veröffentlichungsjahr:

2025

Sachbereich:

ENERGIA elettrica ed energia in genere, ENERGIA rinnovabile

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten