Sull'errore di fatto revocatorio, la tutela della buona fede e la legittimità dell'ordine di chiusura dell'attività commerciale svolta sine titulo

Sull'errore di fatto revocatorio, la tutela della buona fede e la legittimità dell'ordine di chiusura dell'attività commerciale svolta sine titulo


Giustizia amministrativa – Revocazione – Errore di fatto – Caratteri


L’errore di fatto revocatorio deve consistere in una mera svista dal carattere materiale, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o dai documenti stessi risulti positivamente accertato; deve dunque trattarsi di un errore che attiene alla sfera della mera percezione e di conseguenza consistere in un mero abbaglio dei sensi, che non può coinvolgere l’attività valutativa e interpretativa del giudice e cadere sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti. (1).
Nell'ipotesi di specie non si versava sull'impugnazione per revocazione ma su un ricorso in appello nel quale la parte, per argomentare in ordine all'asserito travisamento dei fatti da parte del primo giudice, aveva invocato l'errore di fatto revocatorio.
 

Giustizia amministrativa – Revocazione – Errore di fatto – Presupposti


L’errore revocatorio deve essere determinante della decisione impugnata per revocazione e attenere ad un punto non controverso e sul quale la sentenza non abbia motivato. (2).
In motivazione la sezione ha evidenziato come la sentenza appellata non fosse incorsa in errore di fatto, avendo posto in rilievo che il provvedimento del Comune non aveva negato la sussistenza della qualità di imprenditore agricolo in capo all’appellante, ma aveva rilevato dalla documentazione fotografica che nella struttura dallo stesso gestita esistevano prodotti di arredo per la casa, generi per la pulizia, sei registratori di cassa, un’area esposizione, etc., non rientranti nella specifica attività dell’imprenditore agricolo e tali da richiedere un diverso titolo abilitativo.

 

Atto amministrativo – Procedimento in genere – Buona fede – Legittimo affidamento – Condizioni


La dimensione procedimentale della buona fede, nella quale consiste il legittimo affidamento, si basa necessariamente su di una relazione intercorsa tra soggetto privato e amministrazione ed è subordinata a tre condizioni: la prima ha natura oggettiva e riguarda il vantaggio che la parte consegue dalla situazione apparente creata dal comportamento dell’amministrazione; in secondo luogo è necessario che la parte intenda difendere una utilità conseguita in buona fede; infine che la situazione di cui si chiede tutela sia consolidata. (3).

 

Atto amministrativo – Sanzione – Previsione di legge – Vincolatività – Principio proporzionalità – Inapplicabilità


Non si può invocare il principio di proporzionalità allorché la sanzione applicata dall'amministrazione - nell'ipotesi di specie chiusura dell’attività commerciale - sia espressamente prevista dalla norma, che ha dunque escluso la discrezionalità dell’amministrazione. (4).
Nell'ipotesi di specie il Comune appellato aveva disposto la chiusura dell'attività commerciale extragricola condotta da un imprenditore agricolo non rinvenendo apposito titolo autorizzatorio.

 

Commercio – Sanzione pecuniaria – Ordine chiusura – Finalità


La ratio della doppia sanzione prevista dall’art. 22 del d.lgs. n. 114 del 1998 (pecuniaria ai sensi del comma 1 e di inibizione dell’esercizio di vendita ai sensi del comma 6) va ravvisata nella circostanza che, mentre la prima colpisce la condotta abusiva tenuta dall’interessato, la chiusura assolve ad una funzione ripristinatoria, finalizzata ad evitare la prosecuzione della condotta abusiva. (5).


(1) Conformi: Ex multis Cons. Stato, sez. V, 29 febbraio 2024, n. 1986; sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10072. 

(2) Conformi: Ex multis: Cons. Stato, sez. IV, 20 marzo 2025, n. 2306; sez. II, 27 dicembre 2024, n. 10397; sez. V, 29 febbraio 2024, n. 1986.

(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1305.

(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
(5) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 2018, n. 4441.


Veröffentlichungsjahr:

2025

Sachbereich:

GIUSTIZIA amministrativa, REVOCAZIONE

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten